A seguito delle numerose modifiche effettuate nei confronti delle regole previste per la concessione di trattamenti di integrazione salariale, l’INPS specifica come bisogna comportarsi relativamente all’ultimo slittamento dei termini fissato al 30 giugno prossimo dal decreto Sostegni.
La Legge di conversione del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni) è entrata in vigore il 22 maggio 2021 rinnovando la disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Gli ammortizzatori sociali interessati dalle modifiche sono però solamente quelli connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, precedentemente introdotti da parte dell’articolo 8 del Decreto Legge n. 41/2021.
Con la disposizione inserita nel D.L. n. 41/2021 è stato però previsto anche il differimento dei termini di decadenza iniziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza, assicurando allo stesso tempo la copertura dei relativi oneri fiscali.
Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 79 dell’8 giugno 2021, l’articolo 7 ha però introdotto nuove disposizioni concernenti il monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, con la conseguenza che – relativamente al differimento dei termini decadenza – anche l’INPS è dovuto intervenire fornendo indicazioni