Costituzione di SRL e SRLS in presenza virtuale: possibile dal 14 dicembre 2021

Un’interessante novità derivante dal recepimento della normativa europea riguarda la costituzione di SRL: dal 14 dicembre 2021 la presenza fisica diviene equivalente a quella virtuale. Resta necessario l’intervento del notaio.

Costituzione di Srl: nessun ostacolo con la presenza virtuale

La costituzione delle SRL può avvenire solo con la presenza fisica dei soci davanti al notaio rogante.

L’articolo 2 del D. Lgs. n. 183/2021 ha reso possibile, dal 14/12/2021, la costituzione completamente on-line delle società a responsabilità limitata.

In altre parole, la presenza virtuale (davanti il notaio) diventa equivalente a quella fisica.

La disposizione, sottolineiamo, non si applica a tutte le società, ma solo alle SRL e alle SRLS.

Inoltre, tale modalità di stipula è limitata alle società che hanno un capitale sociale costituito esclusivamente da conferimenti in denaro, semprechè tali versamenti siano stati preventivamente effettuati sul conto corrente dedicato del notaio prescelto (non più, dunque, nelle mani dell’organo amministrativo).

Ciò per effetto della modifica degli artt. 2463 e 2463-bis codice civile.

 

Le regole per il corretto svolgimento della riunione

La riunione dovrà avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato e quindi unica per tutti i notai sul territorio nazionale.

Essendo sempre un atto negoziale e pubblico, tutti i comparenti dovranno poter interagire.

In altre parole, tutti i soggetti interessati all’atto dovranno essere connessi tra loro in videoconferenza, oppure, ovviamente, essere fisicamente presenti davanti al notaio.

Dovendo salvaguardare l’identità, la volontà e la capacità degli intervenuti da parte del notaio rogante nonché per le esigenze di tracciamento della piattaforma, è previsto che ogni soggetto collegato da remoto dovrà effettuare il collegamento singolarmente ed individualmente usando un proprio dispositivo, non essendo ammessa una connessione cumulativa.

Ovviamente, ciò non vale per coloro che intervengono in presenza davanti al notaio, perché per essi potrà essere utilizzato un unico collegamento audio-video offerto dal notaio stesso, al fine di interagire con i soggetti collegati in remoto.

E’ il caso di precisare che è solo la costituzione a poter essere stipulata online, e non quindi le eventuali successive modifiche dell’atto costitutivo. Ciò in quanto la costituzione ha contenuto negoziale, mentre le modifiche all’atto costitutivo hanno natura assembleare; ricordiamo tuttavia che le assemblee sono state già oggetto di agevolazione “telematica” dalla normativa derivante dal periodo emergenziale.

Invariato l’obbligo della forma dell’atto pubblico, ancorchè informatico, a pena di nullità.

Al notaio resta dunque l’obbligo di garantire l’identità, la capacità giuridica, la legittimità della singola operazione di costituzione, nonché il rispetto delle norme antiriciclaggio.

 

Fonte: Direttiva UE n. 2019/1151.

 

Puoi approfondire l’argomento anche nei seguenti articoli:

La costituzione mediante videoconferenza di SRL e SRLS

La costituzione online della SRL e della SRLS

 

A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 16 dicembre 2021