E’ legittimo l’accertamento sottoscritto mediante l’apposizione della “firma a stampa” da parte del funzionario responsabile del tributo locale.
La medesima sottoscrizione a stampa può essere impiegata dal concessionario dei tributi comunali. Ecco cosa dice la Cassazione
Accertamento con firma a stampa: la normativa di riferimento
L’art. 1, comma 162, della Legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria, in vigore dal 1/1/2007), prevede che gli avvisi di accertamento dei tributi locali “sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo” e, quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l’art. 1, comma 87, I. n. 549 del 1995, stabilisce che:
“la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile:
Nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. e a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, il nominativo del funzionario responsabile va individuato con specifico provvedimento di livello dirigenziale (Cassazione n. 20628/2017, n. 15447/2010)”.
Nella prassi l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate deve essere sottoscritto dal direttore dell’Ufficio che lo ha emesso o da un suo delegato appartenente alla carriera direttiva; la delega può essere conferita ad altri dirigenti o funzionari, quali direttori tributari, di nona qualifica funzionale.
Nell’ipotesi di avviso di accertamento cartaceo, utilizzat