E’ particolarmente interessante una recente ordinanza della Corte di Cassazione che fa il punto sull’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 (interpretazione degli atti), a seguito di un particolare caso sottoposto.
Il fatto: avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro nelle compravendite immobiliari
Una società immobiliare propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro ed ipocatastale notificatole dall’Agenzia delle entrate con riguardo ad una serie di operazioni negoziali da quest’ultima riqualificate - ex art. 20 d.P.R. 131/86 - come atto unitario di cessione di azienda, e così ricostruite:
- 20 maggio 2009, costituzione, da parte di una Onlus, della L. srl a socio unico;
- 3 novembre 2009, conferimento dalla prima alla seconda, di un ramo di azienda costituito da ristorante - bar ed unità residenziali annesse;
- 3 novembre 2009, cessione dell'intero capitale sociale della L. srl alla ricorrente società immobiliare;
- 22 dicembre 2009, fusione per incorporazione della L. srl nella società immobiliare.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che:
- legittimamente l'Amministrazione finanziaria avesse riqualificato unitariamente le operazioni in questione, in quanto integranti violazione del divieto di atti elusivi, e poste in essere in abuso del diritto;
- correttamente la riqualificazione di queste plurime operazioni in termini di unitaria cessione di azienda muoveva, ex art. 20 d.P.R. 131/86, dalla considerazione del rilievo preminente e sostanziale della causa reale del contratto e della effettività della regolamentazione degli interessi perseguita dalle parti.
Con i cinque motivi di ricorso si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. 131/86, e 1362 segg. codice civile, per non avere la commissione tributaria regionale considerato che:
- (primo motivo) ai fini della riqualificazione dell'atto ex articolo 20 citato, rilevavano gli effetti giuridici e non economici delle operazioni, risultando inoltre irrilevanti gli atti ed i comportamenti estranei all'atto presentato alla registrazione (imposta d’atto);
- (secondo motivo) non sussisteva nella specie alcuna elusione né abuso del diritto, dal momento che gli atti posti in essere trovavano una logica e coerente giustificazione economica diversa dal mero risparmio di imposta;
- (terzo motivo) l’elusività del conferimento di azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali e la successiva cessione della partecipazione ricevuta andava esclusa per lo stesso tenore di legge, stante quanto stabilito dall'articolo 176, terzo comma, TUIR;
- (quarto motivo) l'avviso di liquidazione impugnato era illegittimo anche per difetto di chiarezza (art.7 legge 212/2000) nella quantificazione del tributo preteso, indicato in due importi diversi e senza specificazione del modo di procedere adottato;
- (quinto motivo) ulteriore ragione di illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato andava individuata nella mancata previa in