Analisi dei punti più qualificanti e innovativi della riforma della disciplina delle Zone Economiche Speciali – ZES – introdotta dal Decreto semplificazioni.
In questo articolo analizziamo quali sono gli investimenti agevolati ai fini del credito di imposta per gli investimenti delle imprese nel Mezzogiorno
Iniziamo la trattazione segnalando quali sono i punti salienti della riforma della disciplina delle Zone Economiche Speciali – ZES:
- aumento da 50 a 100 milioni di Euro del limite massimo dell’importo dei progetti di investimento realizzati dalle imprese nelle ZES che possono accedere al credito di imposta per essi previsto dall’art. 5 del DL 91/2017.
Nelle spese ammissibili al beneficio fiscale è compreso anche il costo dell’acquisto di immobili strumentali all’investimento, novità assoluta nel panorama italiano degli incentivi alle imprese e
- introduzione dell’art. 5-bis nel DL 91/2017 che prevede una procedura speciale ed abbreviata per l’approvazione dei progetti relativi all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da parte di soggetti pubblici e privati all’interno delle ZES, vale a dire la procedura della c.d. “autorizzazione unica”.
Il credito di imposta per gli investimenti delle imprese nel Mezzogiorno
Il comma 2° dell’art. 5 del DL 91/2018, modificato dall’art. 57 del DL 77/2021, ha esteso il credito di imposta per gli investimenti delle imprese nel Mezzogiorno, previsto dai commi da 98 a 107 dell’art. 1° della Legge n° 208 del 2015 (Legge di bilancio per il 2016) agli investimenti effettuati dalle imprese nelle ZES[1] nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di Euro, calcolati sul costo complessivo dei beni strumentali nuovi acquisiti entro il 31 Dicembre 2022 che includono anche l’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.[2]
Il 3° e il 4° comma dello stesso articolo prevedono che le imprese beneficiarie del credito di imposta devono mantenere le loro attività nell’area della ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto dell’agevolazione, pena la revoca e la restituzione del credito di imposta di cui hanno usufruito.
Inoltre, il credito di imposta non può essere richiesto da imprese che siano in stato di liquidazione o di scioglimento o sottoposte a procedura concorsuale[3] ed è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 651/2014.
Per il resto la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES è la stessa di quello per gli investimenti nel Mezzogiorno (commi da 98 a 107 dell’art. 1° della Legge 208/2015).
Come abbiamo già detto nel terzo paragrafo, nelle ZES possono essere incluse, oltre ad aree portuali, retroportuali, piattaforme logistiche e interporti, anche le aree industriali principali (vale a dire quelle gestite dai Consorzi ASI o le aree PIP più vaste) che si trovano nelle province del territorio a cui la zona si riferisce, cioè quello di una o due regioni.
Ciò delimita notevolmente il territorio in cui sono ubicate le imprese che possono beneficiare del credito di imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES che non si estende a tutta la regione o le due regioni a cui la zona si riferisce, ma solo ad una porzione molto piccola di esse (anche se nell’area ZES è ubicato un consistente numero di imprese).[4]
Tutte le altre imprese ubicate in quei territori regionali ma al di fuori della ZES sono escluse dall’agevolazione fiscale che stiamo descrivendo.
Per le imprese ubicate nei territori del Sud esterni alle ZES vi è il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno che descriviamo soprattutto nella Nota n° 39.
Gli investimenti agevolati
Il credito di imposta è concesso per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito dai punti n° 49, 50 e 51 dell’art. 2 del Regolamento UE 651/2014[5] (cioè per un investimento relativo ad un’