In caso di accesso nei locali dell’azienda il relativo processo verbale può essere sottoscritto dal commercialista incaricato anche al di fuori dei medesimi locali, atteso il mandato conferitogli dal contribuente.
Non serve dimostrare la condizione di legale rappresentate o di persona delegata, sussistendo, nel rispetto del dettato normativo la possibilità di accedere alle scritture anche al di fuori dei locali della sede societaria presso i locali da parte del professionista incaricato.
Accesso ai locali ai fini Iva: ambito normativo
In caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente, l’attività di controllo svolta dagli uffici finanziari o dalla Guardia di finanza si conclude con la consegna di un processo verbale di constatazione (pvc) in cui sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti.
Le attività di accertamento conseguenti a verifiche, accessi eseguite dalla Guardia di Finanza e dagli uffici finanziari sono disciplinate dagli artt. 33 del Dpr n. 600/1973 e 52 del Dpr n. 633/1972, ai fini Iva.
In tema di Imposta sul valore aggiunto, sovviene il dettato dell’art. 52 del DPR n. 633/72 il quale stabilisce al sesto comma che:
“Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute.
Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.
Il contribuente ha diritto di averne copia”.
Tale disposizione, per effetto del rimando fatto dal punto 1 dell’art. 32, del DPR n. 600/73, vale (oltre che ai fini Iva) anche per tutte le imposte dirette (Irpef, Ires, Irap).
Queste attività rientrano nelle cd. “attività di indagine”.
Tra tutte sono da considerarsi le principali se non altro