Se la sentenza di appello del giudice tributario è affetta da errore di fatto decisivo risultante da atti e documenti presenti in atti, è ammessa l’impugnazione straordinaria della revocazione.
L’errata individuazione della data di notificazione dell’avviso di accertamento, infatti, senza una motivazione a sostegno data dal giudice, rende ammissibile lo strumento della revocazione quale mezzo di impugnazione straordinario.
Revocazione: ambito normativo
Il rimedio della revocazione, tipico istituto disciplinato dal diritto processual-civilistico, è riconosciuto in presenza di situazioni eccezionali, quali possono aver impedito la corretta formazione del giudizio.
In sostanza mediante la revocazione, la parte può quindi ottenere una nuova valutazione del caso dallo stesso giudice che si è già pronunciato sulla questione e che potrà ora tenere conto delle nuove circostanze.
L’art. 395 codice procedura civile recita che le sentenze pronunciate in appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione per una serie di motivi elencati specificamente, tra cui al n. 4 rientra il caso della sentenza condizionata da un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
I motivi elencai nei primi cinque numeri del predetto art. 395 costituiscono anomalie del processo che sono di ostacolo alla cognizione del giudice.
Occorre distinguere tra revocazione ordinaria e straordinaria.
Revocazione ordinaria e straordinaria
La revocazione può essere ordinaria ed è ammessa avverso le sentenze di appello e inappellabili.
L’istanza di revocazione è proponibile anche nei confronti delle sentenze di cassazione, mentre la revocazione straordinaria è quella che viene proposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
E’ motivo di revocazione ordinaria l’errore di fatto (art. 395, n. 4) risultante dagli atti e documenti di causa; l’errore deve incidere sulla percezione degli atti e dei documenti, non sulla loro reale interpretazione
La proposizione della revocazione non sospende il termine per ricorrere in cassazione, ma l