In tema di solidarietà tributaria, il debitore che non ha partecipato al giudizio può opporre al creditore la sentenza a sé favorevole, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa e salvo che nei suoi confronti si sia formato un altro giudicato di segno diverso.
La Corte di Cassazione ha chiarito i profili relativi al rapporto tra estensione del giudicato e solidarietà tributaria.
Solidarietà tributaria: il caso di ricorso contro la cartella
Nel caso di specie, la contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento derivante dall’iscrizione a ruolo di imposte da avviso di liquidazione resosi definitivo nei suoi confronti per mancata impugnazione.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, con sentenza poi confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale, che respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate affermando che nel processo tributario trova applicazione l’art. 1306, comma 2, codice civile, essendo dunque possibile estendere il giudicato favorevole ottenuto dal condebitore opponente al coobbligato in solido rimasto processualmente inerte alla pretesa di pagamento.
L’Agenzia delle Entrate proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo la