Controlli della legittimità del Superbonus 110%: vale l'accertamento ordinario

Una delle detrazioni più menzionate nell’ultimo anno è sicuramente quella del c.d. Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio.
Tale norma, unitamente a quella che ne permette la cessione o lo sconto in luogo della detrazione nel modello dichiarativo, ha reso l’operazione decisamente appetibile per tantissimi contribuenti.
Tra gli aspetti di tale norma meno menzionati vi è il capitolo sanzioni, su cui quindi vale la pena soffermarsi.

Superbonus 110%: controlli e mancanza dei requisiti

Il Decreto Rilancio istitutivo del Superbonus dispone che, in caso di mancanza di sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede a controlli finalizzati al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti originariamente beneficiari.

Ciò significa che essi sono responsabili anche se hanno ceduto il credito di imposta relativo alla detrazione.

 

Recupero dell’indebita detrazione e sanzioni

controlli superbonus accertamento ordinarioAll’importo richiesto come indebita detrazione, occorrerà ovviamente aggiungersi sia gli interessi, sia la sanzione.

Quest’ultima, sempre per espressa disposizione di legge, è quella prevista dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 471/97, che è la nota norma che disciplina gli omessi versamenti.

E’ evidente che, nel caso di specie, non si configurerà mai un omesso versamento in senso stretto, sicchè il rinvio all’articolo 13 è da intendersi solo per la misura della sanzione.

Essendo inapplicabili le parti della norma che prevedono una sanzione che va dall’1% al 14% per i primi 14 giorni di ritardo, nonché quella che prevede il 15% per i ritardi che vanno dal 15mo al 90mo giorno, si ha che la sola aliquota della sanzione applicabile sarà del 30%.

D’altronde, qualsiasi violazione inerente a deduzioni dall’imponibile o a detrazioni di imposta è sanzionata nella misura del 30% (sempre ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DLgs. 471/97), essendo violazioni che emergono dal controllo formale della dichiarazione (di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73).

 

Accertamento ordinario e non controllo formale delle dichiarazioni

E’ interessante rilevare, tuttavia, che i tempi e i modi di accertamento della legittimità della detrazione in commento, non avverranno sulla base del citato articolo 36 ter; come previsto dalla norma istitutiva, infatti, l’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procederà alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta nei termini di cui all’articolo 43 del DPR 600/73.

In altre parole, la norma di fatto vieta l’utilizzo del 36 ter per il controllo della detrazione in commento.

Questo è senz’altro interessante ai fini di eventuali difese in contenzioso.

Ricapitolando, dunque, la norma in esame prevede una sanzione tipica del controllo formale (il 30%), ma che va irrogata a seguito di ordinaria procedura di accertamento.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…

Le problematiche del Superbonus 110%: la tempesta perfetta

Sanzioni per false attestazioni e asseverazioni in merito al Superbonus 110%: responsabilità, strumenti e avvisi

 

A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 25 novembre 2021