Esame critico del contratto di rioccupazione: una nuova tipologia contrattuale

di Massimo Pipino

Pubblicato il 25 novembre 2021

Tutti gli esecutivi che si sono avvicendati nell’ultimo trentennio, allorquando si sono trovati ad affrontare le tematiche dell’occupazione, non sono sfuggiti alla tentazione di creare nuove tipologie contrattuali e/o di pensare ad incentivi specifici: l’ultimo, in ordine di tempo, è datato 25 maggio 2021 e concerne il Decreto Sostegni bis. Esaminiamo quindi il contratto di rioccupazione.

Il Contratto di rioccupazione

contratto di rioccupazione1. In via eccezionale, a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, è stato istituito il cosiddetto “contratto di rioccupazione”.

Tale contratto di lavoro a carattere subordinato a tempo indeterminato, è diretto ad incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto-Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ed è stato ribattezzato “contratto di rioccupazione”

(“1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.

3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.

4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati “a rischio di disoccupazione”.

5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.

6. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.

7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione.
Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione. nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.
Il contratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della prova.

 

2. La condizione fondamentale per ottenere l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

3. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.
Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.
Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui