La tassazione dello scioglimento della società semplice

di Ennio Vial

Pubblicato il 5 novembre 2021

Uno dei crucci degli operatori che utilizzano la società semplice o che vorrebbero utilizzarla per la gestione ed il passaggio del patrimonio familiare, attiene alla questione della fiscalità dello scioglimento della stessa.
Infatti, le regole previste dal Tuir sono le stesse di quelle operanti per le società di persone commerciali. Una applicazione rigida della disciplina, tuttavia, può portare a fenomeni aberranti di ingiustificata doppia imposizione.
Fortunatamente, l’Agenzia ha risolto la questione in via interpretativa con alcune risposte ad interpello.
Approfondiamo la questione nel presente intervento.

La fiscalità dello scioglimento della società semplice

tassazione scioglimento società personeLa fiscalità nella fase di scioglimento della società semplice ha da sempre rappresentato un momento critico.

Sul punto, attenta dottrina ha evidenziato come l’attribuzione, ai soci di una società semplice, del ricavato della vendita di tutti i relativi beni o l’assegnazione a essi di questi ultimi, con contestuale suo scioglimento, presenti grossi profili di incertezza a livello fiscale[1].

 

Chiariamo con un esempio...

Si supponga che la società semplice detenga immobili e partecipazioni e che il costo fiscalmente riconosciuto dei soci sia pari al valore dei beni conferiti a suo tempo.

Si supponga, poi, che la società semplice venda i beni immobili e la partecipazione realizzando delle plusvalenze.

La plusvalenza derivante dalla vendita degli immobili sarà tassata in caso di detenzione infra quinquennale o di area edificabile.

Diversamente, la cessione delle partecipazioni sconterà la tassazione sostitutiva del 26%.

A questo punto la società semplice viene liquidata e l’incassato viene distribuito ai soci.

L’art. 20-bis del TUIR, con riferimento alle modalità di quantificazione della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci, rimanda alle disposizioni, in quanto compatibili, dell’art. 47 comma 7 del TUIR, a mente della quale, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il valore fiscale delle quote annullate.

L’art. 20 bis comma1, infatti, prevede che:

“Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata”.

Il richiamato art. 47 comma 7, inoltre, dispone che:

“le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”.

Ipotizzando che il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione sia 100, ossia pari alla liquidità conferita e che la vendita sia avvenuta per 150.

La società distribuisce al socio la somma di 150.

Ai sensi del co. 7 dell’art. 47 del tuir, il socio risulterà tassato sull’importo di 50 ossia