Visto di conformità e congruità sull'informativa finanziaria

La pianificazione economico-finanziaria è diventata un elemento fondamentale nelle scelte gestionali e nella comunicazione tra istituti di credito e aziende.
E’ necessario fornire informative finanziarie affidabili; per tale motivo CNDCEC e FNC hanno introdotto il visto di conformità e di congruità, una nuova opportunità professionale per il Commercialista, soggetto neutrale al quale se ne può affidare il rilascio, previo riscontro di determinati requisiti…

Nuovi standard bancari per la concessione del credito

Il 30 giugno 2021 sono entrate in vigore, in relazione ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito, le nuove “Guidelines on Loan and Monitoring” (LOM) redatte dall’European Banking Autority (EBA).

La raccomandazione alle banche, nell’ambito dell’analisi del merito creditizio del cliente, è quella di spostare il focus dalle garanzie prestate alla valutazione della capacità finanziaria – attuale e prospettica – dell’impresa.

Nel rapporto banca-impresa, pertanto, viene richiesto ad entrambi gli attori una importante crescita nella cultura finanziaria e nell’approccio looking-forward: le imprese devono imparare a presentare piani prospettici credibili e documentati, che i funzionari bancari sono tenuti a valutare al meglio.

La normativa bancaria è in questo senso allineata con quella civilistica (art. 2086 codice civile), che a sua volta impone alle imprese di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che sia anche adeguato alla tempestiva emersione di eventuali stati di crisi, e che si traduce nella produzione di informazione finanziaria aziendale, storica, corrente e prospettica, trasparente ed affidabile.

Lo stesso Codice della Crisi d’impresa, inoltre, spinge le imprese a monitorare costantemente, in primis, l’adeguatezza e sostenibilità dei propri flussi di cassa prospettici.  

Pertanto la pianificazione economico-finanziaria è ormai diventata un elemento organizzativo prioritario al fine di guidare le scelte gestionali e di garantire una comunicazione efficace e realistica con gli istituti di credito e gli stakeholders in genere.

 

Il nuovo visto di conformità e congruità

In questo contesto nasce la necessità di assicurare ai terzi, da parte di professionisti neutrali e indipendenti, un’informativa aziendale affidabile, significativa, completa e tempestiva.

A tale scopo, il CNDCEC e la FNC hanno pubblicato, nei mesi scorsi, il documento Linee guida per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull’informativa finanziaria aziendale da parte dei Commercialisti.

Obiettivo del documento è quello di disciplinare il processo operativo per il rilascio di un visto di conformità per l’informativa finanziaria storica e corrente (backward-looking information) e di un visto di congruità per quella prospettica (forward-looking information), in conformità con la normativa di vigilanza bancaria sopra richiamata. L’attività di rilascio del visto di conformità e congruità deve ovviamente essere esercitata secondo i requisiti della neutralità e indipendenza di giudizio professionale.

 

I fruitori del visto di conformità e congruità

Gli utilizzatori del visto di conformità e di congruità possono essere tutti i soggetti riconducibili alle diverse categorie portatrici di interessi economici dell’impresa tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • banche e società finanziarie (leasing, factoring);
  • assicurazioni;
  • investitori istituzionali di debito e di capitale di rischio;
  • obbligazionisti;
  • altri creditori finanziari pubblici o privati;
  • Agenzia delle Entrate, quando l’attività di garanzia risulta pertinente con l’attività di accertamento a maggior tutela e beneficio del contribuente;
  • enti previdenziali ed assistenziali, pubblici e privati;
  • enti di riscossione pubblici e privati;
  • ogni altro soggetto creditore suscettibile di tutela nel superiore interesse generale alla correttezza della comunicazione finanziaria aziendale.

 

Procedure differenziate

Il rilascio dei visti è subordinato al rispetto di un preciso protocollo operativo, strutturato, in funzione della dimensione aziendale, su livelli progressivi di severità. In particolare sono tre le procedure proposte:

  • semplificata per le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. ma comunque obbligate ai sensi dell’art. 2477 c.c. alla nomina dell’organo di controllo;
     
  • ordinaria per le piccole imprese obbligate alla presentazione del bilancio in forma ordinaria;
     
  • avanzata per le imprese di media e grande dimensione.

Al fine del rilascio dei visti di conformità e di congruità, il professionista dovrà verificare i requisiti dell’adeguatezza economico-finanziaria e patrimoniale sia nella prospettiva normativa che nella prospettiva economica. 

Soltanto la verifica di entrambe le prospettive consente di dare garanzia ai terzi circa la piena sostenibilità economico-finanziaria e l’adeguatezza patrimoniale aziendale, ovvero l’accertata sussistenza del requisito della continuità aziendale in un ragionevole orizzonte temporale futuro.

 

Il visto di conformità

Oggetto del visto di conformità sull’informativa finanziaria aziendale storica e corrente (backward-looking information) è la necessaria e preventiva valutazione degli adeguati assetti gestionali – amministrativi, organizzativi e contabili – previsti dall’art. 2086 del Codice civile nonché di tutta la documentazione ritenuta significativa, opportunamente revisionata e normalizzata, inerente a:

  1. reportistica storica, relativa agli ultimi quattro esercizi in continuità funzionale: bilanci d’esercizio e consolidati (ove esistenti), situazioni contabili (a fine esercizio) e riscontro di conti analitici quando ritenuto opportuno;
     
  2. reportistica corrente, relativa all’anno in corso e a quello precedente: bilancio pro-forma ottenuto dalla proiezione inerziale a fine esercizio in corso della situazione contabile a 3-6-9 mesi destagionalizzata attraverso il confronto con la situazione contabile dell’esercizio precedente riferita alla stessa data;
     
  3. rendiconto di tesoreriarelativo all’esercizio in corso comprensivo dei pagamenti ed incassi attesi sulla base della documentazione di riscontro: fatture emesse e ricevute, fatture da emettere e da ricevere, ordini di vendita e d’acquisto.

 

Il visto di congruità

Oggetto del visto di congruità sull’informativa finanziaria aziendale prospettica (forward-looking information) è tutta la documentazione prospettica ritenuta significativa, opportunamente revisionata e normalizzata da parte del professionista incaricato, inerente a:

  1. piano aziendale strategico e i piani operativi, comprensivi delle simulazioni economico-finanziarie relative allo scenario base atteso;
     
  2. budget d’esercizio, comprensivo del budget di tesoreria a 12/18 mesi;
     
  3. valutazioni d’impatto (prove di stress) sui principali key performance indicators (KPI) su base stocastica e multi-scenario relativa all’adeguatezza patrimoniale e alla situazione di liquidità, ivi compresa la posizione dei debiti finanziari verso banche, società finanziarie e altri soggetti finanziatori non bancari;
     
  4. valutazione finaledella prospettiva di continuità aziendale, sia funzionale che operativa, ai sensi e per gli effetti del principio contabile OIC 1115 e del principio di revisione, quando ritenuto maggiormente prudenziale, ISA 57016.

 

Nuovi orizzonti e strumenti professionali

Si aprono, pertanto, interessanti opportunità per la categoria dei Commercialisti, o per lo meno per coloro che sapranno coglierla.

La vera sfida è quella di aprirsi all’approccio forward-looking, relativo agli orizzonti temporali futuri, integrando in tal modo la propria consolidata esperienza nelle analisi retrospettive (backward looking approach) basate sull’informativa aziendale storica e corrente.

Quindi, non più solo bilanci di verifica e situazioni contabili, ma budget e piani aziendali previsionali economici, patrimoniali e finanziari, accompagnati dal costante monitoraggio degli scostamenti.

Il professionista è inoltre tenuto ad analizzare la “cultura del controllo dei rischi”, ovvero l’esistenza di un ambiente aziendale concretamente e convintamente uniformato – nei limiti strutturali ed organizzativi richiesti dal principio di proporzionalità – ad una gestione pianificata, proattiva e consapevolmente orientata dei rischi.

Per fare questo dovrà, a sua volta, acquisire sensibilità ed esperienza in tali ambiti.

Viene, infine, raccomandato al professionista di dotarsi di un’adeguata strumentazione informatica a supporto delle attività da svolgere.

In particolare di software di analisi finanziaria storica e previsionale idonei ad appurare l’adeguatezza economica, finanziaria e patrimoniale, e a valutare i piani previsionali aziendali.

 

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A cura di Alessandro Scaranello

Martedì 5 ottobre 2021

 

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