Nel reato di omesso versamento Iva, ai fini dell’esclusione della colpevolezza, è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che sono state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo, anche attingendo al patrimonio personale.
Neppure la mancata riscossione di crediti costituisce del resto circostanza idonea ad escludere il dolo, posto che si tratta di eventi che rientrano nel normale rischio di impresa.
Ma il normale rischio d’impresa in relazione agli insoluti può comunque sussistere solo laddove gli stessi siano contenuti in una percentuale fisiologica.
Un caso di rilevanza penale dell’omesso versamento IVA
La Corte di Cassazione, Sezione Penale, ha chiarito alcuni profili in tema di rilevanza penale dell’omesso versamento IVA.
Nella specie, la Corte d’appello di Firenze aveva confermato la sentenza con cui l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 10-ter Dlgs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver omesso, quale legale rappresentante di una società per azioni, il versamento dell’IVA per 505.644,00 euro in relazione all’anno d’imposta 2012.
Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, per quanto qui di interesse, vizio di motivazione per essere stato ravvisato il delitto, ritenendosi non dimostrato che la società avesse avuto insoluti per circa il 43% del fatturato (come invece ricavabile dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal commissario giudiziale), con un mancato incasso IVA superiore all’omesso versamento.
Non era stato quindi considerato che la crisi di liquidità era stata gravissima e non imputabile al ricorrente, che la famiglia del medesimo aveva rinunciato ai dividendi e immesso nell’impresa finanziamenti a fondo perduto e che lui stesso aveva da tempo rinunciato al compenso come amministratore e agente, laddove anche i dipendenti erano stati pagati soltanto in parte.
La data di consumazione del reato omissivo era del resto pressoché coincidente con la richiesta di concordato preventivo, avanzata subito dopo che le banche avevano negato il finanziamento di un piano industriale per salvare l’impres