Liquidazioni Periodiche IVA non conformi alle fatture elettroniche: comunicazioni via pec al contribuente

Il Fisco riprende a inviare le lettere di compliance per le incongruenze IVA rilevate dalle Liquidazioni Periodiche inviate.

Liquidazioni Periodiche IVA non conformi: le comunicazioni di anomalia arrivano via PEC

liquidazioni periodiche non conformiDefinite dall’Agenzia Entrate le modalità con cui mettere a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni derivanti dal confronto tra Lipe (liquidazioni periodiche IVA) e le fatture elettroniche emesse, i corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente o le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere effettuate.

L’Agenzia, al fine di favorire l’adempimento spontaneo, invierà alla Pec attivata dal contribuente una Comunicazione per avvisarlo dell’anomalia riscontrata.

 

Il contenuto delle lettere di compliance

In caso di liquidazioni periodiche non conformi, le informazioni rese disponibili ai contribuenti saranno:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
     
  • numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
     
  • codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
     
  • modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
     
  • invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite Civis, nel caso in cui si voglia giustificare la presunta anomalia.

I destinatari della comunicazione possono ovviamente fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite Civis, nel caso in cui ritengano che ci siano delle inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia e intendano evidenziare degli elementi giustificativi.

I contribuenti destinatari delle comunicazioni saranno coloro per i quali non è pervenuta la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva per il trimestre di riferimento, sebbene risultino emesse fatture nello stesso periodo o memorizzati e trasmessi corrispettivi o comunicate transazioni con l’estero.

 

Le possibili verifiche del contribuente

All’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”, il contribuente potrà visualizzare:

  1. numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;
     
  2. dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo di fattura, tipo di documento, numero di fattura/documento, data di emissione, identificativo del cliente/fornitore, imponibile/importo, aliquota Iva e imposta, natura dell’operazione, esigibilità Iva);
     
  3. dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo Sdi/file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file, data di consegna della fattura);
     
  4. dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente (numero documenti commerciali, data e ora di rilevazione, matricola del dispositivo, identificativo dell’invio telematico, imponibile/ammontare aliquota Iva e imposta, natura dell’operazione, ventilazione Iva, importo resi/annulli, dati del pagamento).

Con le stesse modalità il contribuente, a sua volta, può chiedere informazioni o segnalare all’Agenzia elementi in suo possesso.

E’ ovviamente ammessa la possibilità di regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso, beneficiando, così, della riduzione delle sanzioni previste dalla normativa, che deve comunque essere previamente valutata nella convenienza; in tante occasioni sarà più opportuno non regolarizzare con il ravvedimento ma attendere l’eventuale contestazione e sfruttare il cumulo giuridico, che l’agenzia delle entrate è obbligata a calcolare; nella generalità dei casi potrebbe essere molto più conveniente rispetto al ravvedimento.

 

Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate n. 257775 del 7 ottobre 2021

 

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 12 ottobre 2021