In questo articolo verifichiamo la responsabilità per sanzioni della figura dell’amministratore di fatto, cioè di colui che effettivamente amministra la società pur non essendo indicato come tale, in special modo nei registri camerali.
Ricordiamo che le sanzioni sono irrogate a chi beneficia delle violazioni contestate
Sanzioni applicabili all’amministratore di fatto: il principio
Nell’ipotesi di società artificiosamente costituita ovvero nel caso in cui la persona fisica sia «esclusivo beneficiario delle violazioni contestate”, sono a carico dell’amministratore di fatto le sanzioni; nel qual caso, quest’ultimo è, al tempo stesso, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica».
Viceversa, nelle ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente, le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex 3 art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in 1. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest’ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all’art 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, che non può costituire deroga al predetto art. 7, ad esso successivo, che invece prevede l’applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 472 ma solo in quanto compatibili.
Tali principi sono stati statuiti dalla Corte di Cassazione.
Il caso di sanzioni imputabili all’amministratore di fatto in quanto persona coinvolta nell’attività illecita della società
Una persona fisica, si è reso, nella specie, destinatario del trattamento sanzionatorio, pur non rivestendo alcuna carica formale nell’organigramma delle società coinvolte nella vicenda, in ragione della sua ritenuta qualità di orchestratore della vasta rete di attività illecite imputate alle società anzidette, delle quali egli risultava esserne parte.