Superbonus sulla ristrutturazione degli spogliatoi dell'associazione sportiva – Risposta al volo

Il lavori di ristrutturazione degli spogliatoi effettuati da una associazione sportiva dilettantistica possono godere del Superbonus del 110% e delle altre agevolazioni edilizie?

Nel caso in cui il contribuente, costituito in associazione sportiva dilettantistica, intenda accedere al “Superbonus IRPEF 110%”, potrà vedere agevolati i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi già esistenti?

 

Ristrutturazione degli spogliatoi e superbonus

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Nel caso di lavori di rifacimento degli spogliatoi già presenti con riallocazione di una parte degli stessi nell’ampliamento previsto da progetto, l’associazione sportiva dilettantistica potrà fruire del “Superbonus IRPEF 110%limitatamente ai lavori di riqualificazione, effettuati sulla metratura già preesistente e non per la parte di nuova costruzione.

Riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, previsti dall’articolo 16-bis del TUIR, l’Agenzia, come ribadito anche dalla Circolare del 25 giugno 2021 n. 7 emanata da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Coordinamento Normativo – titolata: “raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021”, ricorda, che se la ristrutturazione avviene senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese che sono riferibili alla parte pre-esistente, in quanto l’ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione che deve essere esclusa dall’ambito dell’agevolazione.

Leggi qui la risposta la volo di venerdì scorso sul caso di demolizione e ricostruzione della prima casa

 

In tale contesto, al contribuente spetta l’onere di mantenere distinti, in termini di fatturazione, l’intervento di ristrutturazione da quello di ampliamento.

In alternativa, deve essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata da parte dell’impresa di costruzione o da parte del direttore dei lavori sotto la propria responsabilità.

Resta fermo che il “Superbonus IRPEF 110%”, trova applicazione a condizione che i locali che vengono adibiti a spogliatoi, prima dell’intervento, siano dotati di un impianto di climatizzazione invernale.

Con specifico riferimento all’Ape, ante e post intervento, considerato che lo spogliatoio non costituisce una unità autonoma, l’Agenzia ritiene che tale certificazione debba riguardare l’intero immobile esistente e non possa essere limitata ai locali che vengono adibiti a spogliatoio.

L’Agenzia chiarisce inoltre, che in presenza di un contributo pubblico percepito dall’associazione sportiva dilettantistica, come riferito dal contribuente istante, a patto che tale somma sia stata utilizzata anche per gli interventi nei locali adibiti a spogliatoi, dovrà essere detratta dalle spese che possono accedere al “Superbonus IRPEF 110%”, nel caso non concorra alla formazione del reddito dell’istante.

 

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A cura di Massimo Pipino

Lunedì 20 Settembre 2021