In caso di società estinta sussiste il difetto legittimazione in capo all’ex liquidatore, atteso che l’estinzione della società comporta la decadenza delle cariche sociali.
Pertanto il ricorso presentato dal soggetto che non ha la rappresentanza della società cancellata dal registro delle imprese e che agisce in nome proprio in giudizio, è inammissibile per difetto di rappresentanza.
Cancellazione di società di capitali dal registro imprese: ambito normativo
La cancellazione dal registro delle imprese delle società di capitali ne comporta l’estinzione, indipendentemente dall’esistenza di creditori non soddisfatti o di rapporti giuridici ancora non definiti.
L’art. 2495 cod.civ., così come modificato dal D.L. n. 76/2020, prevede che approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma.
Il successivo secondo comma dello stesso articolo prevede che la cancellazione dal registro delle imprese determini l’estinzione della società e che i rapporti giuridici (attivi e passivi) pendenti alla data di estinzione si trasmettano ai soci e non possano essere più fatti valere dagli organi della società ormai estinta
Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell’articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere.
Il terzo comma stabilisce che:
“Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da ques