Le regole per la deducibilità e detraibilità delle operazioni soggettivamente inesistenti

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 7 settembre 2021

Proponiamo un excursus della giurisprudenza di Cassazione sul problema della deducibilità dei costi derivanti da fatture soggettivamente inesistenti: in quali casi è possibile?

Detraibilità delle operazioni soggettivamente inesistentiL’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19169 del 6 luglio 2021 ha fissato le regole per la deducibilità e detraibilità delle operazioni soggettivamente inesistenti, prendendo atto dell’art. 8 del d.l. 16 del 2012, che sostituendo il comma 4 bis della legge 537/1993, ha reso possibile, a determinate condizioni, la deducibilità di costi collegati a reati, con esclusione però dei costi e delle spese “direttamente utilizzati” per il compimento di attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il Pubblico Ministero abbia esercitato l’azione penale.

In particolare, il nuovo art. 14 comma 4 bis legge 537/1993, dopo il d.l. 16/2012, prevede che 

nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi…. non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il Pubblico Ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell’art. 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi”.

Al comma 2 dell’art. 8 del d.l. 16/2012 si prevede che

ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese e/o altri componenti negativi”.

 

Operazioni soggettivamente inesistenti e imposte sui redditi

Sul punto, la Corte, in tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha affermato che grava sul contribuente l’onere di provare la fittizietà di “componenti positivi” che, ai sensi dell’art. 8, second