Torniamo sul tema dei costi di regia, cioè quei costi infragruppo che vedono una serie di movimentazioni fra le varie società. Ovviamente l’allocazione di tali costi può avere effetti importanti e distorsivi sulla definizione del reddito d’impresa. In questo articolo vediamo come la Cassazione è nuovamente intervenuta sull’argomento.
È particolarmente interessante la sentenza della Corte di Cassazione n. 19166 del 6 luglio 2021 che si occupa specificatamente dei cosiddetti costi di regia.
Abbiamo già trattato il caso dei costi di regia:
– L’inerenza dei costi di regia infragruppo
– Costi infragruppo: il caso dei costi regia
Il processo
L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una s.p.a., recuperando a tassazione, per quel che ci interessa in questa sede, elementi negativi di reddito relativi a “management Fees“, quali costi infra gruppo.
La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva integralmente il ricorso della società, mentre la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello dell’ufficio, dichiarando la legittimità dell’accertamento in relazione agli accantonamenti per costi di transazione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Il giudice d’appello, in particolare, con riferimento al recupero di costi relativi a contratti infragruppo per servizi resi alla controllata, evidenziava che l’Agenzia, per disattendere il calcolo del transfer pricing avrebbe dovuto fornire la prova della elusività del comportamento tenuto.
Non era, poi, stato individuato il mercato di riferimento per rispettare il principio della comparabilità delle transazioni. Secondo il giudice di merito, l’Agenzia avrebbe potuto avvalersi di una ricostruzione controfattuale basata sull’utilizzo del metodo TNMM (transactional net margin method), comparando il margine netto conseguito da un’impresa associata nelle transazioni infra gruppo, con il margine netto realizzato da soggetti indipendenti in transazioni comparabili. E sarebbe stato necessario analizzare le visure camerali, per ottenere le informazioni in ordine all’indice di indipendenza e all’attività esercitata, con analisi puntuale dei bilanci.
Solo una volta individuati i comp