Contributo a fondo perduto percepito indebitamente ma involontariamente: non si applicano sanzioni

Il contribuente che ha presentato correttamente la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni, in caso di restituzione spontanea della somma perché non spettante, non dovrà versare alcuna sanzione se solo dopo l’erogazione della sovvenzione sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione della norma contrastanti con il comportamento adottato del richiedente nel rispetto delle norme dello Statuto del Contribuente.

Con la risposta dell’8 settembre 2021 (vedi Diario Quotidiano di ieri), l’Agenzia delle entrate si è espressa sul tema della indebita percezione del contributo a fondo perduto per errore scusabile.

Nel caso di cui all’istanza, il contribuente aveva inoltrato richiesta del contributo a fondo perduto, che poi aveva regolarmente ricevuto.

Successivamente all’erogazione, però, l’amministrazione finanziaria, con una circolare, aveva escluso dal fatturato, rilevante ai fini dell’indennizzo, il valore derivante dall’estromissione dell’immobile strumentale dai beni dell’impresa.

Il contribuente allora decide di restituire la somma indebitamente ricevuta e i relativi interessi, ma ritiene di non dover versare anche le sanzioni visto che la richiesta del contributo era stata correttamente presentata in base alla normativa e l’Agenzia, al momento dell’inoltro dell’istanza, non aveva ancora precisato che i valori dell’estromissione dell’immobile non dovevano essere conteggiati.

Restituzione del contributo a fondo perduto indebitamente percepito senza sanzioni

In materia di sanzioni, la circolare n. 25/2020 ha al riguardo specificato, che, come stabilito dalla Statuto del contribuente, le sanzioni non sono dovute in presenza di obiettive condizioni di incertezza sull’applicazione della norma.

Niente sanzioni, chiarisce ancora la circolare, anche se il contribuente scopre di aver ricevuto indebitamente il contributo soltanto dopo la pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare n. 22/2020. In tal caso la somma andrà restituita tempestivamente tramite F24, senza possibilità di compensazione, utilizzando i codici tributo e secondo le modalità indicati nella risoluzione n. 37/2020.

L’Agenzia prende atto che l’istante ha richiesto e incassato il sostegno finanziario prima che fosse pubblicato il suddetto chiarimento.

Nel presupposto, quindi, che l’errore del contribuente si risolva esclusivamente nell’aver incluso nel fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a sé stesso (trattandosi di una ditta individuale), l’amministrazione ritiene che, in applicazione dell’articolo 10 dello Statuto del contribuente, l’istante possa restituire il contributo comprensivo di interessi ma senza sanzioni.

Riferimento: risposta n. 581 del 8 settembre 2021.

 

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a cura di Danilo Sciuto

Venerdì 10 Settembre 2021