Bonus Sanificazione 2021: come richiedere e utilizzare il credito d'imposta

Anche per l’estate 2021 è possibile richiedere il bonus sanificazione per le spese sostenute per l’acquisto di DPI e sanificazione degli ambienti di lavoro per la perdurante emergenza coronavirus.
La domanda per il bonus scade il 4 novembre prossimo.
In questo articolo vediamo quali sono le spese ammissibili all’agevolazione e come sarà utilizzabile in compensazione in F24.

bonus sanificazione 2021Con lo scopo di favorire l’adozione di misure volte a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, il Decreto Sostegni-bis n. 73/2021, convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021, ha previsto un nuovo “credito per la sanificazione” (o bonus sanificazione) per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per alcune categorie di soggetti nella misura del 30% delle spese sostenute con il limite massimo pari ad euro 60.000 per ogni beneficiario.

Vediamo nel dettaglio la normativa e la gestione pratica per la presentazione delle istanze che prendono il via dal 4 ottobre 2021 e fino alla data ultima del 4 novembre 2021.

Nota: l’articolo 32 del Decreto Legge n. 73/2021 ha introdotto un bonus sanificazione spettante ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast (il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021).

 

Decreto Sostegni bis e Bonus Sanificazione 2021

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 191910 del 15/07/2021, ha emanato i criteri e le modalità applicative per la presentazione delle istanze di cui al nuovo credito d’imposta per la sanificazione.

Nel dettaglio i punti principali da tenere sotto controllo per poter presentare in maniera corretta le domande per il bonus sanificazione.

 

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del nuovo credito d’imposta i soggetti: imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato; enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR; persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del 13 TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR; enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore; enti religiosi civilmente riconosciuti, le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione relativa allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast (non importa il regime contabile adottato e pertanto il credito d’imposta spetta anche ai soggetti forfettari, ai soggetti che si trovano nel regime di vantaggio e alle imprese agricole, sia che determinino il reddito su base catastale o seguendo le regole del reddito d’impresa).

Nota: per quanto riguarda le “strutture ricettive” si rammenta che a norma dell’art. 13-quater comma 4 della Legge n.34/2019 presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, identificati mediante un codice.

Sono esclusi dalla possibilità di richiedere il credito d’imposta le persone fisiche che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo in via non abituale ad esclusione dell’attività di Bed and breakfast.

 

Spese ammissibili al Bonus Sanificazione per il 2021

Risultano ammesse le seguenti spese:

  • spese per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • spese per la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
  • spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • spese per l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai predetti quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • spese per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

 

Quantificazione del credito spettante

Il nuovo credito spetta nel limite del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Ricordiamo che per il 2020 la percentuale del bonus sanificazione effettivamente riconosciuta ai contribuenti è stata del 47%

 

Come utilizzare il credito d’imposta?

E’ possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (nel caso di specie modello redditi 2022 anno imposta 2021) ovvero in compensazione con il modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento che ne stabilisce la percentuale (il modello F24 va presentato esclusivamente tramite Entratel e FiscoOnline a pena di scarto e l’Agenzia effettuerà dei controlli per verificare se l’importo compensato corrisponde all’istanza inviata).

Nota: si rammenta che l’importo spettante del credito d’imposta potrà subire variazioni in base al rapporto tra il limite complessivo di spesa stanziato per il beneficio e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti (potrebbe pertanto verificarsi che al contribuente spetti un importo inferiore al 30% e prima di effettuare qualsiasi compensazione bisogna attendere il Provvedimento che ne stabilisce la percentuale definitiva e che verrà messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 12/11/2021).

Si ricorda infine che alle compensazioni non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta previsto in euro 2 milioni per il 2021 e nemmeno il limite previsto in euro 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

 

Bonus sanificazione e aspetti reddituali

Il credito imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali.

Nota: nella nuova formulazione del credito d’imposta sanificazione non è ammesso cedere a terzi l’importo spettante e il credito non va indicato nel quadro RS sezione aiuti di Stato ma va invece indicato nel quadro RU del Modello Redditi fino ad esaurimento dell’utilizzo.

 

Modello per la domanda del credito d’imposta

Con il Provvedimento n. 191910 del 15/07/2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” da effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal contribuente o tramite un intermediario mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia Entrate ovvero tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (a seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni).

La comunicazione può essere inviata a decorrere dal 4 ottobre 2021 e fino alla data del 4 novembre 2021 (trattasi esclusivamente di una comunicazione effettuata a consuntivo e pertanto definitiva).

Nota: nello stesso periodo è possibile provvedere all’invio di una nuova Comunicazione che sostituisce quella precedente ovvero presentare una comunicazione per rinunciare al credito d’imposta barrando la casella “rinuncia”.

 

Se desideri approfondire ancora, Ti invitiamo a leggere:

Credito di imposta sanificazione ambienti di lavoro: da lunedì 4 ottobre la presentazione della domanda

 

A cura di Celeste Vivenzi

Mercoledì 15 Settembre 2021