E’ particolarmente interessante una recente ordinanza della Corte di Cassazione secondo cui grava sul socio-legale rappresentante della società l’onere della prova della non riferibilità delle movimentazioni bancarie alla società di cui è socio.
Accertamenti bancari di società: un caso di Cassazione
La parte proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento per IRPEF e IRAP relativo al periodo di imposta 2009-2011, derivante da una attività ispettiva avente ad oggetto le movimentazioni bancarie relative ad una s.a.s..
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate affermando che:
“l’Ufficio ha il potere di chiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti registrati sui conti correnti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili quando si tratti di conti intestati o cointestati al contribuente (società di persone), non anche con riguardo a conti correnti bancari intestati esclusivamente a persone diverse (soci), ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l’Ufficio provi che l’intestazione è fittizia oppure che quei determinati movimenti bancari ripresi a tassazione (prelevamenti e versamenti), registrati sul conto personale dei soci, siano nella realtà riferibili ad operazioni poste in essere dalla società: pertanto, nell’ipotesi di accertamenti fondati sulla presunzione legale che le operazioni bancarie di prelevamenti e versamenti non adeguatamente giustificate costituiscano ricavi non dichiarati dalla società, detta presunzione non può essere applicata con riferimento alle movimentazioni bancarie (ritenute ingiustificate) effettuate dai soci su conti correnti bancari personali, restando in capo all’Ufficio l’onere di provare che si tratta di operazioni palesemente riconducibili all’attività d’impresa e non alla sfera personale dei soci”.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate, denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 32 del d.P.R. n. 60