La Legge 106/2021 di conversione del Decreto Sostegni bis ha previsto che per il pagamento delle somme che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 derivanti dalla dichiarazione dei redditi, i contribuenti “interessati” dagli ISA avranno tempo fino al 15 settembre, senza dover corrispondere alcuna maggiorazione. La novità riguarda anche chi presenta cause di esclusione, compresi i “minimi” e i “forfetari”, nonché chi partecipa a società, associazioni e imprese “trasparenti”.
Conversione in legge del “Decreto sostegni bis”: proroga al 15 settembre
Nella S.O. n. 25 alla G.U. 24/07/2021, n. 176 è stata pubblicata la Legge n. 106/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021, cd. Decreto Sostegni bis.
Con la legge di conversione è stato inserito l’art. 9-ter, il quale dispone la proroga del termine di versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi/Irap ed Iva per il periodo d’imposta 2020 il cui termine ordinario scade dal 30 giugno (termine ordinario) al 31 agosto 2021.
Il termine della proroga è al 15 settembre 2021, superando la precedente proroga disposta dal DPCM 29/06/2021, che differiva i termini al 20/07/2021 (in luogo del 30/06/2021) o al 20/08/2021 (in luogo del 30/07/2021) con la maggiorazione dello 0,4%.
Nuovo calendario delle imposte sui redditi: ambito soggettivo
Il suddetto art. 9 – ter prevede l’applicazione della proroga per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569 (cioè limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo DM di approvazione).
La proroga si applica, quindi, a favore
- dei “soggetti ISA”;
- nonché i contribuenti forfetari o minimi.
NOTA BENE
La proroga si applica a prescindere dall’eventuale cause di esclusione o inapplicabilità degli ISA (imprese multiattività; situazione di non normale svolgimento dell’attività, ecc., ivi incluse le nuove cause collegate alla crisi indotta dal Covid-19) e, dunque, dal fatto che il modello sia o meno concretamente allegato alla dichiarazione
La proroga si applica anche ai contribuenti cui i soggetti Isa con i requisiti di cui sopra imputano un reddito per trasparenza fiscale, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir:
- soci di società di persone o Srl in trasparenza fiscale;
- soci di associazioni professionali;
- collaboratori di impresa familiare (o coniugi di aziende coniugali).
SOGGETTI ESCLUSI |
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