Il nuovo modello CILA-Superbonus è utilizzabile da ieri 5 agosto

Le attuali modifiche alla disciplina del Superbonus rendono più facile l’accesso alla maxi-detrazione fiscale grazie ad una sensibile riduzione di informazioni da fornire.

Superbonus: il nuovo modello CILA

modello cila superbonusSul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica è stato reso disponibile il nuovo modello unificato da adottare a livello nazionale per la Comunicazione asseverata di inizio attività (cosiddetta CILA) ai fini della detrazione Superbonus 110%.

Lo spirito della nuova modulistica unificata è di eliminare le attese presso gli uffici comunali, di risparmiare denaro, e di ridurre le informazioni da fornire.

Il modello è utilizzabile dal 5 agosto 2021.

 

Importanza del modello CILA ai fini della decadenza dai benefici fiscali

L’importanza di tale documento è sottolineata dal fatto che la decadenza dal beneficio fiscale può verificarsi esclusivamente nei casi di:

  1. mancata presentazione della Cila;
     
  2. interventi realizzati in difformità dalla Cila;
     
  3. assenza, nella Cila, dell’attestazione dei dati sopra citati;
     
  4. non corrispondenza al vero delle attestazioni o asseverazioni rese da tecnici abilitati.

Si ricorda che, in base alla lettera della norma (art. 119 comma 13-ter del decreto “Rilancio”):

  • gli interventi, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila);
     
  • nella Cila sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
     
  • la presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo (articolo 9-bis, comma 1-bis, del Dpr n. 380/2001).
Le modifiche alla disciplina, dunque, rendono più facile l’accesso alla maxi-detrazione restringendo al massimo le informazioni da fornire.

Devono essere indicati soltanto gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio), mentre per gli edifici costruiti con data antecedente al 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione.

Tra le altre cose, si rileva come sia stata eliminata la attestazione di stato legittimo, a favore della semplice dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.

Ridotta anche la documentazione progettuale da allegare, visto che le necessarie asseverazioni del tecnico sono già trasmesse all’Enea.

Alla luce delle nuove regole, l’elaborato progettuale da presentare deve contenere la descrizione, in forma sintetica, dell’intervento programmato.

Grafici aggiuntivi saranno presentati solo se indispensabili per ulteriori chiarimenti.

Per gli interventi di edilizia libera sarà sufficiente descrivere in breve, nel modello stesso, i lavori da realizzare.

La compilazione è comunque facilitata dalla tabella riepilogativa degli allegati alla Cila-Superbonus, che spiega anche quando le singole certificazioni sono necessarie.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 6 agosto 2021