Costituisce onere del contribuente fornire la prova di non avere potuto adempiere alle richieste degli uffici per cause a lui non imputabili.
Indisponibilità scritture contabili: il caso trattato in Cassazione
La controversia è originata dalla impugnazione da parte di una s.r.l. di un avviso di accertamento, relativo a Ires, Irap e Iva (dell’anno di imposta 2002).
La Commissione tributaria regionale del Lazio, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, riformava parzialmente la decisione di primo grado che aveva integralmente annullato l’atto impositivo.
Il Giudice di appello argomentava la decisione, per quanto ancora rileva in questa sede, ritenendo che correttamente il primo giudice aveva ritenuto integrare legittimo impedimento all’esibizione della documentazione, richiesta in sede di contraddittorio, l’avvenuto sequestro a opera dei Carabinieri della documentazione contabile.
Su questo punto, davanti alla Corte di Cassazione, I’Agenzia delle Entrate censura il passo motivazionale con il quale il Giudice di appello aveva confermato la prima decisione, condividendone l’argomentazione secondo cui il dedotto sequestro delle scritture contabili costituiva causa di materiale indisponibilità che ne giustificava la mancata produzione in sede di contraddittorio.
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