La fattura elettronica tardiva non preclude il regime premiale

Una dimenticanza poi sanata non compromette il beneficio della riduzione di un anno dei termini di accertamento.

Fattura elettronica tardiva e decadenza del regime premiale

forfettario fattura elettronica tardiva La legge di Bilancio 2020, al fine di incentivare tutti gli operatori economici ad utilizzare la fatturazione elettronica tramite Sdi, ha modificato il comma 74 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 sul regime premiale prevedendo che:

“per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, comma 1, del DPR n. 600/73, è ridotto di un anno”.

 

La Risposta dell’Agenzia Entrate: il caso dell’avvocato forfettario che emette fatture elettroniche

Il caso portato all’attenzione dell’Agenzia delle entrate è quello di un avvocato che, pur essendo forfettario, ha deciso di emettere le fatture elettroniche proprio per beneficiare di questa agevolazione.

Tuttavia, capita che per errore emette una fattura cartacea, sanando però la dimenticanza predisponendo il documento elettronico oltre i 12 giorni previsti dall’articolo 21, comma 4 del Dpr. n. 633/72.

La domanda è dunque se per effetto di tale errore, ancorchè sanato, abbia compromesso l’agevolazione relativa al termine di decadenza.

In sintesi, la risposta n. 520/2021 dell’Agenzia è negativa, ovvero, l’errore commesso non comporta la perdita delle misure di favore previste per i contribuenti che emettono solo fatture elettroniche.

E’ vero, infatti, che, considerando che la riduzione di un anno del termine ordinario di accertamento per chi applica il regime forfetario è subordinata a un fatturato “costituito esclusivamente” da fatture elettroniche, l’emissione di fatture con modalità diverse da quelle prescritte non è sanzionata ma determina solo la perdita del beneficio, ma è altrettanto vero che nel caso in esame si è trattato di un ritardo dell’adempimento avendo l’istante provveduto a sanare la dimenticanza.

Di conseguenza se l’avvocato, come ha dichiarato, vuole conservare il requisito del fatturato costituito solo di e-fatture, l’Agenzia ritiene che può continuare a fruire del regime premiale.

Per completezza, l’Agenzia ricorda che per la sanzione, la tardiva emissione della fattura non soggetta a Iva, oltre i dodici giorni successivi a quello in cui l’operazione si considera effettuata, è punita con la sanzione da 250 a 2mila euro secondo quanto previsto dall’articolo 6 comma 2 del Dlgs n. 471/1997.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 3 agosto 2021