Congedo 2021 genitori in modalità oraria: istruzioni INPS

I lavoratori genitori di figli minori di 14 anni in quarantena, contagiati o interessati da chiusure delle strutture didattiche ed educative, possono ora fruire deI congedo indennizzato spettante, anche in modalità oraria.
Ciò ha richiesto un nuovo intervento di prassi da parte dell’INPS che, dopo aver riepilogato le novità, ha indicato specifiche regole da seguire per la richiesta.

congedo 2021 modalità orariaL’INPS fornisce specifiche istruzioni in materia di diritto la fruizione del congedo 2021 per genitori in caso di figli affetti da covid, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi.

La Legge n. 61 del 6 maggio 2021 ha convertito il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021, con il quale si è stabilito il diritto alla fruizione del congedo per genitori anche in modalità oraria.

 

Congedo in modalità oraria: a chi spetta

Il congedo in esame è riservato ai genitori lavoratori che si trovino ad avere:

  1. figli affetti da Covid;
  2. in quarantena da contatto;
  3. con attività didattiche/educative in presenza sospese.

Affinché sia possibile avvalersene, è necessario che i figli interessati dall’evento abbiano meno di quattordici anni.

In tal caso, il congedo corrisponderà al un periodo in tutto o in parte coincidente alla durata dell’infezione, alla durata della quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto), nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Si ricorda inoltre che in alcuni casi tale congedo indennizzato può essere fruito senza limiti di età: ciò vale per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) a prescindere dalla convivenza con gli stessi, per un periodo corrispondente in tutto o in parte al periodo per il quale il soggetto risulta in quarantena/colpito dall’infezione/con le strutture diurne chiuse.

Altresì possono accedere a tale congedo i genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile o in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio; è possibile fruire del congedo anche da parte del genitore non convivente, nel caso di figlio con disabilità grave.

 

Le novità introdotte in sede di conversione

Il Decreto Legge n. 30/2021 è stato convertito con la Legge n. 61 del 6 maggio 2021, la quale ha introdotto il comma 2 all’articolo 2 del Decreto Legge in esame.

Tale Legge ha previsto che il lavoratore dipendente che sia genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, possa astenersi dal lavoro con congedo indennizzato per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; l’inserimento della parola “educativa” ha un grande rilievo, perché ciò comporta che il congedo in questione è fruibile anche nei casi di sospensione delle attività educative in presenza (oltre che didattiche), confermando la possibilità di fruire del congedo anche nei casi di figli iscritti ad asili nido e a scuole dell’infanzia dove prevale lo svolgimento di attività educative piuttosto che didattiche.

La Legge 6 maggio 2021 n. 61 prevede però altre novità: tra queste, la possibilità di fruire di tale congedo anche in modalità oraria.

Tale possibilità è concessa a partire dal 13 maggio 2021.

 

Compatibilità della fruizione tra i genitori

Il congedo in modalità oraria può essere fruito da entrambi genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata; ciò comporta che la fruizione concomitante del congedo in un certo giorno da parte di entrambi i genitori non è ammissibile per il caso del congedo fruito in modalità giornaliera.

È invece possibile la fruizione contemporanea del congedo da parte dei genitori se tale congedo sia goduto per diversi figli, di cui uno con disabilità grave.

Sono compatibili le richieste di congedo 2021 per genitori con la modalità oraria nello stesso giorno, solo se le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongono; la contemporanea fruizione è inoltre possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi, di cui uno con disabilità grave.

Il congedo 2021 risulta incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, mentre risulta compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano.

Esso è altresì compatibile con i riposi giornalieri della madre del padre di cui agli articoli 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano.

Infine, si ha compatibilità anche con la fruizione da parte dell’altro genitore dei permessi di cui all’articolo 33, co. 3 e 6, della L. n. 104/1992 e con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001.

 

Fruizione oraria e nuove istruzioni INPS

Come detto, l’introduzione della Legge n. 61/2021 modifica il Decreto Legge n. 30/2021 relativamente ai periodi di fruizione in modalità oraria del congedo in esame, cosicché l’Istituto Previdenziale si è dovuto esprimere nuovamente sulla questione per fornire ulteriori istruzioni.

In particolare il congedo in modalità oraria è fruibile a partire dal 13 maggio 2021 e le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione in modalità oraria del congedo purché le domande medesime siano relative a periodi ricadenti nell’arco temporale sopra individuato.

I genitori che vogliono presentare la domanda per il congedo 2021 in modalità oraria dovranno inviare la propria richiesta al datore di lavoro, regolarizzando successivamente la medesima con apposita domanda telematica all’INPS non appena sarà reso disponibile il servizio online apposito da parte dell’Istituto Previdenziale.

La domanda potrà fare riferimento a periodi anche precedenti alla data di presentazione della domanda medesima, purché questa sia relativa a periodi non antecedenti al 13 maggio 2021.

Come detto, per inviare la domanda all’INPS sarà necessario attendere l’effettiva messa in funzione dell’apposito servizio online; la domanda potrà essere presentata:

  • avvalendosi del portale web dell’Istituto direttamente (con credenziali SPID, CIE, CNS o PIN INPS);
  • attraverso il contact center integrato;
  • avvalendosi dei patronati, per i servizi gratuitamente offerti dagli stessi.

Per poter accedere a tale congedo sarà necessario allegare tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile per ottenere l’effettivo indennizzo del congedo.

 

Adempimenti del datore di lavoro

D’altro canto l’accesso al congedo 2021 per genitori comporta anche appositi adempimenti da parte del datore di lavoro. Infatti, nel flusso Uniemens per valorizzare il congedo indennizzato spettante a tali soggetti sarà necessario inserire il nuovo codice evento “MZ3”, che corrisponde proprio a “congedo 2021 per genitori D.L. n. 30/2021, articolo 2”; inserendo tale specifico codice si valorizzerà la fruizione oraria del congedo.

Si ricorda infine che per la fruizione in modalità giornaliera del congedo 2021 sarà necessario inserire l’apposito codice “MZ2” istituito invece con la Circolare n. 63/2021, alla quale si rimanda per i dettagli sulla fruizione giornaliera.

 

Fonte: Circolare INPS n. 96 del 5 luglio 2021

 

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A cura di Antonella Madia

Giovedì 5 agosto 2021