Non è facile per l’organo amministrativo, compulsato dal socio creditore, opporre il rifiuto di rimborsargli il finanziamento da questi fatto, giustificandolo con la persistenza, in azienda, di una situazione di eccessivo squilibrio nell’indebitamento o di una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Inoltre, la rinuncia al credito per finanziamento del socio alla società richiede una meticolosa procedura per evitare che la stessa non si trasformi in una sopravvenienza attiva per quest’ultima.
I versamenti dei soci
I versamenti effettuati dai soci alla società di capitali, si possono suddividere in:
- conferimenti da effettuare in sede di costituzione della società;
- versamenti in conto aumento di capitale, che seguono la relativa deliberazione dell’assemblea, attraverso due successivi passi procedurali: un primo passo comporta la registrazione dei versamenti in un conto transitorio quale “Quote sottoscritte per aumento di capitale” (nella S.R.L.), quindi, nel momento in cui l’operazione trova il suo perfezionamento, detti versamenti sono imputati al Capitale sociale;
- versamenti in conto futuro aumento di capitale, che trovano collocazione tra le riserve di capitale che hanno un particolare vincolo di destinazione;
- versamenti a fondo perduto che vengono elargiti dai soci, senza che vi sia un esplicito impegno della società a restituirli.
Trattasi di riserve di capitale allocate nel patrimonio netto della società al punto A.VI “Altre riserve”, quindi si apre una voce specifica in funzione dello scopo perseguito attraverso il versamento, quale “Versamenti a copertura di perdite”.
Questi ultimi tre versamenti sono apostrofati anche contributi.
Come ha ricordato la Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza del 20 aprile 2020, n. 7919 (conformi sez. I: del 23 marzo 2017, n. 7471; del 9 dicembre 2015, n. 24861), l’erogazione di somme che i soci effettuano alle società da loro partecipate, per varie motivazioni, può avvenire, infatti, a titolo di mutuo, nel qual caso sorge l’obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una certa scadenza, oppure di, versamento che confluisce in apposita riserva “in conto capitale” (o altre simili denominazioni).
Questo contributo non fa sorgere alcun credito esigibile, in quanto lo stesso partecipa al capitale di rischio; tuttavia, a seguito di scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione, è possibile, in quanto l’attivo sia capiente, osservando, come di seguito si va a precisare, la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali, rimborsare una quota di capitale.
Questi gli argomenti qui trattati:
- I finanziamenti dei soci
- I finanziamenti fruttiferi dei soci
- L’elemento dirimente tra conferimenti e finanziamenti
- La prescrizione del diritto al rimborso del finanziamento
- La postergazione dei finanziamenti dei soci: società soggette
- La postergazione dei finanziamenti dei soci: le motivazioni
- La restituzione dei finanziamenti dei soci
- La rinuncia del socio alla restituzione del finanziamento
- Allegato A – Verbale di assemblea dei soci portante il finanziamento a tasso zero
- Allegato B – Scambio di corrispondenza per il finanziamento infruttifero
- Allegato C – Comunicazione di rinuncia al credito con indicazione del valore fiscale
- Allegato D – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il valore fiscale del credito
- Allegato E – Scritture contabili della società partecipata
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I finanziamenti dei soci
L’art. 2424 c.c. riporta, nello stato patrimoniale, la voce “D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
Omissis.
3) debiti verso soci per finanziamenti;”.
Detta voce, elencata nella macroclasse D (Debiti) del Passivo, è accesa quando i finanziamenti sono erogati alla società ed evidenzia che quest’ultima è tenuta a restituirli ai soci.
Come la voce sottolinea, la quota del debito va annotata separatamente, se esigibile nell’esercizio in corso o successivamente.
In presenza di interessi maturati, gli stessi devono essere appostati nella voce C 17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e di quelli di controllanti, del Conto Economico.
In base alla normativa civilistica (Art. 1815, comma 1, c.c.), salvo differente volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante.
Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284 c.c., secondo le quali:
- il saggio degli interessi legali è determinato (attualmente) in misura pari allo 0,01;
- qualora entro il 15 dicembre non dovesse essere determinato un nuovo saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo;
- se le parti non ne hanno determinato la misura, si applicano gli interessi convenzionali;
- se gli interessi dovessero essere calcolati in misura superiore a quella legale, è indispensabile che siano indicati per iscritto, pena la loro determinazione secondo la misura legale.
Sotto l’aspetto fiscale, l’art. 46, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che i versamenti effettuati dai soci o partecipanti alle società commerciali e agli enti indicati nel successivo art. 73, comma 1, lett. b) [b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali], si considerano dati a mutuo, qualora dai bilanci o dai rendiconti degli stessi enti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.
Questa disposizione si estende anche alle somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.
Sull’argomento, è utile riportare l’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. VI – 5, del 30 gennaio 2020, n. 2057, con la quale è stato affermato che la rinuncia del socio, nei confronti della società partecipata, agli interessi maturati su finanziamenti erogati alla stessa non altera il regime fiscale del credito oggetto di rinuncia.
Pertanto:
- il credito si deve lo stesso considerare utilizzato, quantunque praticamente non incassato;
- per