Con l’ordinanza n. 19613 del 24 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha confermato l’accertamento sintetico, operato ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600/1973, basato sugli versamenti effettuati in qualità di socio nei confronti di una s.n.c..
Per i massimi giudici, si intende per “spesa per incrementi patrimoniali” ogni “esborso effettuato a tale scopo, sicché degli incrementi patrimoniali fanno parte anche i finanziamenti soci e tutte le altre forme di capitalizzazione, da considerare”
Breve nota
Nel corso dell'attività gestionale di una società commerciale, soprattutto nelle società a ristretto numero di soci, capita sovente che, al fine di soddisfare esigenze congiunturali di "cash", i soci finanzino la propria società apportando denaro liquido, o una società finanzi delle proprie consociate, in stato di grave liquidità.
Questo tipo di comportamenti è sempre stato guardato "con sospetto" dai verificatori dell'amministrazione finanziaria, per le implicazioni fiscali che ne derivano.
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