Il regime forfettario e i redditi da lavoro dipendente ed assimilato

Affrontiamo alcuni casi pratici riguardanti l’accesso al regime forfettario: come influiscono i redditi da lavoro dipendente ed assimilati il cui conseguimento risulti superiore a 30.000 euro annui?

Conseguimento redditi di lavoro dipendente: esclusione dal regime forfetario

Come noto, uno degli elementi preclusivi dell’applicazione del regime forfetario è data dal conseguimento di redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro.

Il periodo oggetto di osservazione è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime agevolato.

Interessante è dunque, chiarire alcuni aspetti pratici relativi a tale fattispecie.

 

Il principio di cassa allargato

In primis, vale sempre il principio di cassa e quello di cassa “allargato”, considerando quindi anche quelli corrisposti entro il giorno 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Inoltre, si può affermare che non rilevano i valori espressamente esclusi da tassazione dall’art. 51 comma 2 del TUIR.

Altro aspetto riguarda l’esclusione dal computo degli emolumenti arretrati assoggettati a tassazione separata, ciò in quanto la norma richiama espressamente i redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, ossia solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia.

La stessa considerazione vale anche per l’esclusione delle altre somme aventi natura straordinaria assoggettate a tassazione separata.

In applicazione del medesimo principio, poi, rientrano senz’altro le somme percepite a titolo di premi di risultato in virtù di contratti collettivi, assoggettate all’imposta sostitutiva del 10% in quanto percepite in via ordinaria nell’ambito della prestazione lavorativa fornita.

Dubbia invece la questione relativa alle somme percepite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente o equiparati (ad es., la cassa integrazione, le indennità di disoccupazione e quella di maternità).

Se infatti è vero il disposto dell’art. 6 comma 2 del TUIR, sarebbero da considerare nel conteggio.

Tuttavia, viste le precedenti considerazioni in merito al fatto che si assumono le somme percepite in via ordinaria nell’ambito della prestazione lavorativa fornita, si potrebbe propendere per la loro esclusione.

Rientrano senz’altro invece nel conteggio i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente instaurati all’estero, indipendentemente dalla residenza del percettore.

La norma istitutiva del regime in commento, dispone poi che la verifica della soglia di 30.000 euro è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Se ciò è vero, occorre considerare che la circolare n. 10/2016 sostiene che occorra verificare il limite se, dopo la cessazione del rapporto:

  • sono percepiti redditi di pensione, autonomamente rilevanti ai fini del raggiungimento della soglia;
  • è stato intrapreso un nuovo rapporto di lavoro ancora in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.

La citata circolare aveva inoltre chiarito (e su tale assunto si ritiene di poter dissentire) che rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, per cui la cessazione avvenuta nel 2021 non sarebbe idonea ad evitare di considerare la soglia dei 30.000 euro ai fini dell’applicabilità del regime forfetario per una nuova attività avviata nello stesso anno.

Ad ogni modo, è stato precisato che la conclusione del rapporto lavorativo non coincide con le dimissioni, bensì con l’effettiva cessazione della retribuzione e degli altri diritti connessi al rapporto di lavoro al termine del periodo di preavviso; in altre parole, il soggetto dimessosi nel 2020, che però ha concluso il periodo di preavviso all’inizio del 2021 non può applicare il regime agevolato per la nuova attività avviata nel 2021.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 21 luglio 2021