Acquisto auto disabile: l'IVA è al 4% anche in presenza di documentazione incompleta

Se il concessionario ha emesso la fattura con IVA ordinaria, può emettere la nota di credito a correzione.

Acquisto auto disabile: IVA ridotta

iva auto disabileE’ abbastanza interessante l’affermazione contenuta in una recente risposta dell’Agenzia Entrate, relativa al caso di applicazione dell’iva ridotta per l’acquisto di veicoli per disabili.

Viene infatti sancito che la documentazione ancora non idonea a certificare la disabilità psichica del figlio al momento dell’acquisto della vettura non impedisce al genitore di usufruire dell’Iva ridotta anche se la fattura è stata emessa dal concessionario ad aliquota ordinaria.

La maggiore imposta potrà essere recuperata tramite l’emissione di una nota di credito da parte del venditore.

Nel caso in specie, l’auto era stata acquistata con aliquota ordinaria, il 28 settembre 2020, senza chiedere al venditore l’applicazione delle agevolazioni per il figlio minore portatore di handicap in situazione di gravità e fiscalmente a carico.

Il 31 agosto però era stata richiesta all’Inps la visita alla commissione medica, la quale solo nel gennaio 2021 ha riconosciuto il figlio portatore di handicap in situazione di gravità e minore invalido con necessità di assistenza continua con attribuzione dell’indennità di accompagnamento, ma a decorrere dal 31 agosto 2020.

L’istante, come detto dall’Agenzia, non perde affatto l’Iva ridotta.

Infatti, nonostante la circolare 46/2001, che specifica la documentazione necessaria per accedere al beneficio in caso di disabilità psichica, affermi che le certificazioni devono essere mostrate al concessionario al momento dell’acquisto, l’agenzia ammette una deroga nel caso in cui alla data dell’operazione (ossia della vendita dell’auto) sussistevano già i presupposti per usufruire del beneficio fiscale.

In sostanza,  l’Agenzia conferma che l’istante può richiedere al concessionario una nota di variazione in diminuzione (articolo 26, comma 3, decreto Iva), visto che ha ottenuto la documentazione necessaria per usufruire del beneficio soltanto successivamente all’acquisto.

Ma un secondo problema si pone per la detrazione della spesa, ossia se essa la si può considerare legittima con l’Iva ordinaria o con quella ridotta.

 

Detrazione IVA: sì o no

Anche su questo, l’agenzia entra nel merito, ed afferma che:

  • se la nota di credito viene emessa prima della presentazione del 730/2021, l’istante dovrà indicare la detrazione spettante considerando l’aliquota del 4%;
     
  • se invece la nota di credito arriva quando la dichiarazione è già stata presentata, la detrazione deve essere determinata sull’importo della fattura di vendita del 2020 e, quindi, con Iva al 22% ed è necessario provvedere alla restituzione della detrazione parzialmente non spettante tramite presentazione del modello 730/2021 integrativo. In tal caso, l’agenzia correttamente ritiene applicabile non già la sanzione per infedele dichiarazione, ma quella residuale di cui all’articolo 8  comma 1, del Dlgs n. 471/1997, pari soltanto a 250 euro, ovviamente da ravvedere in base alle norme generali.

 

Fonte: Risposta Agenzia Entrate n. 466 del 7 luglio 2021.

 

Sull’argomento Ti suggeriamo anche: Acquisto da parte del disabile di veicolo con IVA agevolata: normativa, prassi e giurisprudenza

 

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 12 luglio 2021