La svalutazione fiscale degli immobili post Covid
Ambito civilistico
La valutazione delle rimanenze
L’art. 2426, n. 9, del codice civile, prevede che le rimanenze siano valutate al minor importo confrontando il costo di acquisto o di produzione con il valore di mercato.
Il metodo generale per la determinazione del costo dei beni, ricorda il Principio Contabile OIC n. 13, è il costo specifico che presuppone l’individuazione e l’attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità medesime
Nell’ambito delle rimanenze di magazzino la dottrina contabile distingue poi i beni fungibili da quelli infungibili.
I beni fungibili sono quelli che possono essere facilmente sostituiti con altri della stessa tipologia, in quanto le loro caratteristiche sono molto simili o coincidenti; si pensi, ad esempio ai beni prodotti in serie da una impresa manifatturiera.
Al contrario si definiscono beni infungibili, quelli che hanno peculiarità tali da renderli unici e dunque non sostituibili l'uno con l'altro; si pensi, per esempio, agli immobili, ovvero agli impianti fissi.
Sempre il legislatore civilistico al successivo n. 10 del medesimo art. 2426 cod. civ., trattando solo dei beni fungibili, introduce la facoltà di valutazione utilizzando uno dei metodi cosiddetti convenzionali di attribuzione del costo, rappresentati dai criteri LIFO, FIFO e Costo Medio Ponderato, ponendo in ogni caso l’obbli