Imprese edili e Covid: immobili merce alla prova della svalutazione fiscale

di Antonino & Attilio Romano

Pubblicato il 26 luglio 2021

La perdurante emergenza sanitaria e i conseguenti lockdown hanno indotto le imprese di costruzione a rivedere al ribasso i prezzi degli immobili. Tra gli operatori si discute sul trattamento da riservare ai fini IRES ed IRAP circa una possibile svalutazione degli immobili destinati alla vendita.

La svalutazione fiscale degli immobili post Covid

Ambito civilistico

La valutazione delle rimanenze

immobili svalutazione fiscaleL’art. 2426, n. 9, del codice civile, prevede che le rimanenze siano valutate al minor importo confrontando il costo di acquisto o di produzione con il valore di mercato.

Il metodo generale per la determinazione del costo dei beni, ricorda il Principio Contabile OIC n. 13, è il costo specifico che presuppone l’individuazione e l’attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità medesime

Nell’ambito delle rimanenze di magazzino la dottrina contabile distingue poi i beni fungibili da quelli infungibili.

I beni fungibili sono quelli che possono essere facilmente sostituiti con altri della stessa tipologia, in quanto le loro caratteristiche sono molto simili o coincidenti; si pensi, ad esempio ai beni prodotti in serie da una impresa manifatturiera.

Al contrario si definiscono beni infungibili, quelli che hanno peculiarità tali da renderli unici e dunque non sostituibili l'uno con l'altro; si pensi, per esempio, agli immobili, ovvero agli impianti fissi.

Sempre il legislatore civilistico al successivo n. 10 del medesimo art. 2426 cod. civ., trattando solo dei beni fungibili, introduce la facoltà di valutazione utilizzando uno dei metodi cosiddetti convenzionali di attribuzione del costo, rappresentati dai criteri LIFO, FIFO e Costo Medio Ponderato, ponendo in ogni caso l’obbli