Ecco le semplificazioni per l’accesso alle procedure di esdebitazione per i debitori incapienti. Il Decreto Ristori è intervenuto sulla normativa istituita a favore delle persone fisiche, anticipando alcune misure contenute nel Codice della crisi e dell’insolvenza.
Composizione della crisi da sovraindebitamento
La legge 27/1/2012 n. 3, titolata “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi di sovraindebitamento” concede alle persone fisiche di stralciare un indebitamento eccessivo rispetto alle proprie possibilità.
Il debito di cui si chiede la ristrutturazione deve essere stato contratto al di fuori dell’attività d’impresa o professionale per motivi non discendenti dalla volontà del debitore (perdita del lavoro, crisi familiari, infortuni, malattie ecc.) nonostante la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni medesime.
L’istituto, che permette una completa riabilitazione economico-finanziaria al soggetto che se ne avvale, è quindi riservato ai soggetti non fallibili in grosse difficoltà economiche e con debiti verso terzi.
Il piano del debitore teso a superare la situazione di oggettivo squilibrio finanziario in cui il volume dei debiti contratti è tale da non poter più essere fronteggiato, viene proposto per la sua omologa al Tribunale e consiste in una vera e propria ristrutturazione debitoria, con stralci, da proporre ai creditori.
E’ consentita al debitore anche la cessione di crediti futuri, la liquidazione del proprio patrimonio e la sottoscrizione di uno o più garanti o fideiussori che conferiranno beni e redditi in garanzia a beneficio dei creditori dell’istante.
Ammissione alla procedura di esdebitazione
Il debitore può accedere alla procedura se:
- persona fisica meritevole;
- non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.
L’obbligo del pagamento del debito si <rigenera> nel caso in cui si manifestino utilità rilevanti nell’arco temporale di quattro anni dal decreto di esdebitazione, e nel caso in cui siano sufficienti a pagare almeno il 10 per cento dei debiti (non sono considerate “utilità” i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati).
La valutazione di rilevanza dell’utilità va condotta si base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal Regolamento di cui al D.P.C.M. 150/2013.
Si rammenta che la Legge n. 176/2020, sostituendo l’articolo 6, comma 2, lett. b), L. 27/01/2012 n. 3, ha compiutamente individuato la nozione di “consumatore” ammesso alla procedura che coincide non solo con la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta ma anche l’eventuale socio di una delle società regolate nei capi III (s.n.c.) IV (s.a.s.) e VI (s.a.p.a.) del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.
Sussistono circostanze al verificarsi delle quali, il debitore sovraindebitato non può formulare la proposta, vale a dire se:
- ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte [1];
- limitatamente al p