La cessione d’azienda è un’operazione estremamente delicata sotto il profilo fiscale, anche a causa della solidarietà passiva fra cedente e cessionario. L’effettuazione di un’operazione di cessione di azienda implica l’instaurazione di alcuni profili di responsabilità patrimoniale di natura solidale tra il cedente e il cessionario verso i soggetti che vantano dei crediti relativi al complesso aziendale trasferito.
Il presente contributo analizza le condizioni ed i limiti della responsabilità fiscale del cessionario d’azienda, soprattutto alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione, nonché della prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Responsabilità fiscale del cessionario d’azienda: dati normativi
L’art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997, comma 1, prevede che:
«Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore»;
al comma 2, che:
«L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza»;
al comma 3, che:
«Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell’interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta».
Solidarietà. Beneficio della preventiva escussione del cedente. Limite del valore dell’azienda acquisita
Trattasi di una normativa speciale[1] rispetto a quella codicistica (articolo 2560 c.c.) quanto alla sorte dei debiti relativi all’azienda ceduta, consentendo all’Amministrazione finanziaria di farla valere nei confronti di entrambi i soggetti, in ragione della garanzia patrimoniale che deriva dalla disponibilità dell’azienda, in via solidale; la disposizione segna, quindi, lo scostamento dalla disciplina ordinaria quale condizione di maggior favore per l’amministrazione finanziaria.[2]
Non si tratta di una responsabilità solidale paritetica, bensì di una solidarietà dipendente (cd. responsabilità di imposta), che si realizza quando la legge prevede la responsabilità solidale di un soggetto che, pur non avendo realizzato il fatto indice di capacità contributiva, risulta collegato al fatto imponibile, ovvero al contribuente, sulla base di un rapporto (nella specie la cessione di azienda) al quale il Fisco rimane estraneo; trattasi comunque di fattispecie che ha una portata più ampia di quella che deriva dall’art. 2560 cod. civ., poiché è volta ad estendere al cessionario la responsabilità solidale per il debito del cedente relativo a violazione «commessa» nel triennio [3] (anno in cui è avvenuta la cessione d’azienda e nei due anni precedenti), ma accertata in esito a procedimento definito anche in epoca successiva al trasferimento dell’azienda [4](Cassazione ordinanza del 27 maggio 2021 n. 14759).
Distinzione tra ipotesi lecita di cessione dell’azienda (art. 14, commi 1, 2 e 3) e ipotesi illecita (art. 14, comma 4)
La finalità perseguita da detta norma è quella di evitare che, attraverso le diverse forme negoziali di trasferimento dei beni costituenti il complesso aziendale, venga ad essere sottratta al Fisco la originaria garanzia patrimoniale dei crediti tributari vantati nei confronti del cedente; proprio al fine di scongiurare un eventuale pregiudizio all’interesse pubblico conseguente alla diminuzione della garanzia patrimoniale del cedente si prescinde dalla condizione formale richiesta dall’art. 2560 cod. civ. della iscrizione del debito fiscale nelle scritture contabili obbligatorie della società cedente – in modo da estendere la disciplina anche alle imprese non commerciali – e si distingue la ipotesi lecita di cessione dell’azienda (art. 14, commi 1, 2 e 3) dalla ipotesi illecita (art. 14, comma 4), introducendo una presunzione legale iuris tantum di cessione in frode «quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante».
Le disposizioni dell’art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 introducono misure antielusive a tutela dei crediti tributari, di natura special