Cartella esattoriale, pretesa nulla per la TARSU dopo 5 anni

di Enzo Di Giacomo

Pubblicato il 24 luglio 2021

La cartella esattoriale avente ad oggetto la Tarsu non è soggetta ad alcuna decadenza, ma deve comunque essere inviata entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla scadenza di ogni annualità del tributo.

cartella esattoriale pretesa nullaLa cartella esattoriale avente ad oggetto il tributo locale della Tarsu non è soggetta ad alcuna decadenza, ma deve comunque essere inviata entro il termine di prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c. decorrente dalla scadenza di ogni annualità del tributo.

Per la Tarsu, infatti, essendo un tributo a prestazione periodica, a seguito della presentazione della originaria denuncia, non è necessario un riesame dell’esistenza dei presupposti normativi per ogni singolo periodo contributivo (Cassazione n. 17363/2021).

 

Cartella esattoriale e formazione del ruolo

Si evidenzia che il ruolo configura un atto amministrativo impositivo (titolo esecutivo), e viene sottoscritto dal direttore dell’ufficio o da un suo delegato (art. 24 Dpr n. 602/1973), mentre l’estratto di ruolo, equivale ad un elaborato informatico che riproduce gli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale; è in sostanza la riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale.

La formazione del rapporto giuridico di riscossione, pertanto, coincide con la formazione del ruolo e non quello di notifica della cartella di pagamento che rappresenta il mezzo con cui la pretesa impositiva viene portata a conoscenza dall’Amministrazione finanziaria al contribuente.

La cartella di pagamento emanata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e relativa a situazioni debitorie (Irap e, al pari di Iva e Irpef), si prescrive in dieci anni (termine ordinario), mentre le cartelle relative a tributi locali (TARI e TARSU), nonché relative a contravvenzioni per violazione del codice della strada e alle altre sanz