L’affitto d’azienda non interrompe il calcolo ai fini del contributo a fondo perduto per il Covid-19

di Federico Gavioli

Pubblicato il 3 luglio 2021

In caso di affitto d’azienda come si calcola il contributo a fondo perduto per emergenza Covid? L’attività aziendale è considerata continuativa e, quindi, ai fini del contributo previsto dal decreto “Sostegni”, occorre fare riferimento anche ai periodi interessati da tale evento per determinare il calo del fatturato e il tetto massimo di ricavi e compensi.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato due risposte ad interpello con le quali sono fornite sostanzialmente la stesse conclusioni, in merito all’affitto di azienda e al contributo a fondo perduto contenuto nell’articolo 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cd. decreto Sostegni.

Vediamo, pertanto, di analizzare il contenuto delle due interessanti risposte fornite dai tecnici delle Entrate.

 

Cosa prevede il decreto Sostegni sul Contributo a Fondo Perduto

affitto azienda fondo perdutoAl fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 1, del decreto Sostegni, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo non spetta a:

  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto legge (23 marzo 2021);
     
  • soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021) ;
     
  • enti pubblici di cui all’articolo 74, del DPR n. 917 del 1986;
     
  • soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

In particolare, il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del citato TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d’imp