In caso di processo penale per reati tributari la definizione della soglia penale, cioè l’ammontare di imposta evasa, spetta unicamente al giudice.
La Cassazione in materia di reati tributari
La Corte di Cassazione, sezione penale, ha confermato che in materia di reati tributari:
“spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l’ammontare dell’imposta evasa, da intendersi come l’intera imposta dovuta e non versata, suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca, in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria (cfr. Sez. 3, n. 50157 del 27/09/2018, Fiusco, Rv. 275439 – 01)”.
Inoltre, “il giudice penale, mentre non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, può tuttavia con adeguata motivazione apprezzare gli elementi induttivi in detta sede valorizzati per trarne elementi probatori, che ritenga idonei a sorreggere il suo convincimento obiettivo (Sez. 3, n. 28710 del 19/04/2017, Mantellini, Rv. 270476 – 01)”.
La stessa terza Sezione penale richiama la sentenza n. 8700 del 16/01/2019, dove è stato affermato che:
“il giudice, per determinare l’ammontare dell’imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l’imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell’accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza”.
E nel caso di specie per gli Ermellini:
“la Corte di appello non è incorsa nel travisamento della prova per omissione, perchè ha specificamente valutato il dato probatorio”, fermo restando che “il ricorso non dimostra che le perdite dell’anno precedente risultino dalle scritture contabili, perchè fa esclusivo riferimento all’accertamento della Agenzia delle Entrate; nè sono stati prodotti nel giudizio di merito elementi di prova concreti per la dimostrazione dell’esistenza delle perdite”.
Reati tributari e soglia penale: alcune note
Come è noto, il D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015, in G.U. n.233 del 7 ottobre 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, ha apportato significative modifiche e semplificazioni al sistema penale, volte a limitare la contestazione penale alle fattispecie più rilevanti.
Per quel che qui ci interessa, nella nozione di imposta evasa [1] non vi rientra quella teorica e non effettivamente dovuta collegata ad una rettifica in diminuzione di perdite dell’es