Il Decreto Sostegni bis torna sulla possibilità di anticipare l’emissione della nota credito in caso di mancato incasso del corrispettivo dovuto al sopraggiungere di procedure concorsuali. In questo contributo ci soffermiamo sulle modalità di emissione delle note credito, in particolare vedremo cosa cambia a seconda che le procedure concorsuali siano avviate fino al 26/5/2021 o dopo tale data.
Con la modifica dell’art. 26, DPR n. 633/72 ad opera del D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto sostegni”) viene riproposta la possibilità di anticipare l’emissione della nota di credito in caso di mancato incasso del corrispettivo in caso di procedure concorsuali.
In particolare viene introdotto il nuovo comma 3-bis che consente di emettere la nota di credito in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte dell’acquirente o committente a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale o dalla data del Decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 67, comma 3, lett. d), RD n. 267/42 a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose.
L’obbligo di procedere all’annotazione della nota di credito non trova applicazione in presenza delle predette procedure concorsuali.
Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:
- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del Provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- o del Decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Le nuove disposizioni si applicano alle procedure concorsuali avviate a partire dal 26.5.2021.
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Questi gli argomenti qui trattati:
- Le note di variazione
- Variazioni in aumento
- Variazioni in diminuzione
- Modalità di emissione della variazione in diminuzione (nota di credito)
- Procedure concorsuali
- Procedure concorsuali avviate fino al 26.05.2021
- Termine ultimo per l’emissione della nota di variazione
- Procedure concorsuali avviate dal 26.05.2021
- Adempimenti procedura concorsuale
- Corrispettivo pagato successivamente
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Le note di variazione
Successivamente all’emissione di una fattura si possono verificare degli eventi o ci si può accorgere di aver commesso degli errori materiali, per i quali è necessario intervenire con una nota di variazione al fine di rettificare l’operazione originaria.
L’art. 26, DPR n. 633/72, regolamenta proprio le situazioni di variazione dell’imponibile o dell’imposta.
Le variazioni possono essere di due tipi:
- in aumento, sempre obbligatorie;
- in diminuzione, sono facoltative e possono essere effettuate solo in determinati casi.
Variazioni in aumento
In particolare per le variazioni in aumento nel momento in cui, dopo l’emissione o la registrazione della fattura, avviene un aumento dell’imponibile o dell’imposta, è necessario emettere una nota di debito (o fattura integrativa) seguendo le disposizioni dell’art. 21 e seguenti, DPR n. 633/72.
Nota bene: Non esiste un limite temporale per l’emissione della nota di debit |