L’iva indetraibile costituisce un costo accessorio al bene o al servizio oggetto di acquisto. Dubbi di rilevazioni contabile si hanno nel caso di indetraibilità parziale da pro-rata, in quanto è incerto se l’imposta non detratta costituisca, in tale ipotesi, onere accessorio o spesa generale.
La lettura dei principi contabili e dei documenti di prassi consente di giungere ad una conclusione univoca.
Detraibilità e indetraibilità dell’Iva
In ossequio al principio di neutralità dell’Iva, l’imposta assolta o dovuta dai soggetti passivi d’imposta in relazione ai fini e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio della propria attività economica è sempre detraibile (articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972). L’indetraibilità, dunque, rappresenta un’eccezione alla regola (Corte di Giustizia Ue 6 ottobre 2005, causa C-243/03, punto 28).
L’indetraibilità potrebbe sorgere per diverse motivazioni:
- destinazione del bene/servizio: si tratta di una indetraibilità specifica che opera in caso di acquisto o di importazione di un bene o servizio utilizzato per effettuare un’operazione non soggetta o esente (articolo 19, commi 2 e 4, Dpr 633/1972 e articolo 19-bis, comma 2, Dpr 633/1972);
Esempio
Indetraibilità per destinazione
La società Z esercita attività di commercio prodotti chimici.
Possiede un fabbricato abitativo concesso in locazione in regime di esenzione Iva (articolo 10, comma 1, numero 8), Dpr 633/1972).
Nel corso dell’anno X effettua:
- operazioni imponibili (derivanti dall’attività di commercio);
- operazioni esenti (derivanti dalla locazione del fabbricato abitativo);
- acquista spese per servizi di manutenzione del fabbricato locato per 1.000 euro, oltre a Iva del 10%.
L’attività esente, non essendo caratteristica dell’impresa, non richiede il calcolo del pro-rata di detraibilità.
L’Iva assolta sugli acquisti dei servizi di manutenzione, però, non sarà detraibile per «destinazione» (articolo 19, comma 2, Dpr 633/1972), per cui l’intero importo di imposta – specificamente «afferente» ad un’operazione esente – essendo indetraibile concorrerà alla formazione del costo medesimo che risulterà quindi pari a 1.100 euro.
- operazioni imponibili (derivanti dall’attività di commercio);
-
indetraibilità oggettiva: questa limitazione alla detrazione opera in relazione al tipo di bene o di servizio acquistato od importato (articolo 19-bis1, Dpr 633/1972)[1];
Esempio
Indetraibilità oggettiva
La Z esercita attività di commercio prodotti chimici.
La stessa acquista un’autovettura per esigenze aziendali e personali (es. viene data in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta, senza che venga emessa fattura per il corrispettivo relativo all’utilizzo privato; si veda la risoluzione 20 febbraio 2008, n. 6/DPF, paragrafi 3 e 4.
Il prezzo di acquisto ammonta a 10.000 euro oltre a Iva al 22% (2.200 euro).
In considerazione della deroga richiesta dall’Italia (si veda, inizialmente, la Decisione del Consiglio dell’Unione Europea 18 giugno 2007, n. 2007/441/CE) l’Iva viene detratta parzialmente (caso di indetraibilità oggettiva), nella misura del 40% di quanto addebitato a titolo di rivalsa (articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), Dpr 633/1972).
Pertanto, il costo di acquisto – maggiorato dell’Iva indetraibile – ammonta a 11.320 euro (10.000 euro oltre al 60% di 2.200 a titolo di Iva non detratta), il quale verrà dedotto nei limiti previsti dall’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del Tuir)
-
per effetto dell’opzione della dispensa dagli adempimenti: il soggetto passivo – che pone in essere esclusivamente operazioni esenti – ha esercitato l’opzione della dispensa dall’effettuazione degli adempimenti Iva (articolo 36-bis, Dpr 633/1972)[2];
Esempio
Indetraibilità per dispensa dagli adempimenti
L’impresa Z esercita attività di intermediazione assicurativa.
Nell’esercizio dell’attività di brokeraggio incassa provvigioni maturate nel rapporto di agenzia con una compagnia assicurativa; ai fini Iva effettua per lo più operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 9), Dpr 633/1972, oltre a qualche operazione imponibile (perizie).
Avendo optato per la dispensa dall’effettuazione degli adempimenti (es. fatturazione e registrazione) «non è ammesso a detrarre dall’imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni», ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 2, Dpr 633/1972.
Ai fini della deduzione dal reddito d’impresa degli acquisti effettuati nell’anno (es. gli acquisti di cancelleria) il costo sarà maggiorato dell’Iva non detratta.
- per assenza di un documento idoneo a esercitare il diritto.
La detrazione è ammessa se il soggetto passivo cessionario/committente è in possesso di idoneo documento (fattura, fattura semplificata, bolletta doganale di importazione), ai sensi dell’articolo 178, Direttiva 2006/112/Ce.
Non è ammessa la detrazione se si è in possesso di un documento commerciale (Dm 7 dicembre 2016)[3];Esempio
Indetraibilità per assenz