Il punto sulle nuove scadenze relative alla riscossione dei tributi, alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto Sostegni bis.
Decreto Sostegni bis: proroga delle scadenze della riscossione tributi
Con il c.d. Decreto Sostegni-bis, sono state effettuate delle modifiche alle scadenze – già a suo tempo oggetto di proroga – relative alla riscossione dei tributi.
Volendo esporre la situazione in maniera assolutamente sintetica, si ha la proroga al 30/6/2021:
- del termine finale di sospensione dell’attività di riscossione (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi eccetera);
- della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione, relativi alle somme dovute a titolo di stipendio, di pensione, di indennità sostitutive o di assegni di quiescenza.
Tale proroga comporta che la nuova scadenza sarà il 31/7/2021, differito al lunedì 2/8/2021.
Gli atti e i provvedimenti adottati dall’agente della riscossione nel periodo in cui non ha operato la sospensione, cioè dal 1° maggio fino all’entrata in vigore del “Sostegni bis”, restano validi e ne sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.
Per gli eventuali versamenti eseguiti in quell’intervallo temporale, restano acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive, così come restano fermi gli accantonamenti effettuati e definitivamente acquisite le somme accreditate all’agente della riscossione.
Tornando alla scadenza nuova, occorre precisare che il termine del 2/8/2021 va rispettato anche nel caso in cui all’8/3/2021 non fossero ancora spirati i sessanta giorni a disposizione per il pagamento della cartella.
Il differimento opera anche per le rate da eventuali rateizzazioni già concesse; pertanto sono sospese quelle in scadenza dall’8/3/2020 al 30/06/2021 il cui pagamento, in unica soluzione, dovrà avvenire entro il 2/8/2021.
Si ricorda che per tutte le istanze di dilazione presentate fino al 2021 (dunque, anche per quelle “sospese” dall’8/03/2020 al 30/06/2021), valgono le seguenti regole:
- la decadenza dai relativi piani di rateizzazione si determina in caso di omesso pagamento di 10 rate, anche non consecutive (in luogo delle 5 rate ordinariamente previste);
- è elevata a € 100.000 (in luogo di € 60.000) la soglia per ottenere il rateizzo senza necessità di documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione;
- in caso di decadenza da dilazione intervenuta ante 8/03/2020, il contribuente è riammesso a presentare nuova istanza entro il 31/12/2021 senza dover sanare le rate scadute (tra l’altro, tale facoltà è ammessa anche per la decadenza nel 2019 dalla c.d. “rottamazione” dei ruoli e del c.d. “saldo e stralcio”).
Rimane possibile richiedere la prima rateizzazione di quanto dovuto al 30/06/2021.
In tal caso non si ritiene necessario versare la prima rata entro il 2/08/2021.
Resta fermo che, in caso di comprovato peggioramento della temporanea illiquidità, in caso di proroga già concessa, si potrà richiedere la proroga della dilazione originaria.
Fino al 30/06/2021 rimane sospeso anche l’obbligo per le P.A. di verificare l’eventuale presenza di somme iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a €. 5.000, prima di procedere ad effettuare il pagamento di somme (a qualsiasi titolo) di importo superiore a €. 5.000.
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A cura di Danilo Sciuto
Lunedì 31 maggio 2021