Nuove scadenze per la riscossione dei tributi

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 31 maggio 2021

Il punto sulle nuove scadenze relative alla riscossione dei tributi, alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto Sostegni bis.

Decreto Sostegni bis: proroga delle scadenze della riscossione tributi

Con il c.d. Decreto Sostegni-bis, sono state effettuate delle modifiche alle scadenze – già a suo tempo oggetto di proroga – relative alla riscossione dei tributi.

Volendo esporre la situazione in maniera assolutamente sintetica, si ha la proroga al 30/6/2021:

  • del termine finale di sospensione dell’attività di riscossione (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi eccetera);
     
  • della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione, relativi alle somme dovute a titolo di stipendio, di pensione, di indennità sostitutive o di assegni di quiescenza.

Tale proroga comporta che la nuova scadenza sarà il 31/7/2021, differito al lunedì 2/8/2021.

Gli atti e i provvedimenti adottati dall’agente della riscossione nel periodo in cui non ha operato la sospensione, cioè dal 1° maggio fino all’entrata in vigore del “Sostegni bis”, restano validi e ne sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.

Per gli eventuali versamenti eseguiti in quell’intervallo temporale, restano acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive, così come restano fermi gli accantonamenti effettuati e definitivamente acquisite le somme accreditate all’agente della riscossione.

Tornando alla scadenza nuova, occorre precisare che il termine del 2/8/2021 va rispettato anche nel caso in cui all’8/3/2021 non fossero ancora spirati i sessanta giorni a disposizione per il pagamento della cartella.

Il differimento opera anche per le rate da eventuali rateizzazioni già concesse; pertanto sono sospese quelle in scadenza dall’8/3/2020 al 30/06/2021 il cui pagamento, in unica soluzione, dovrà avvenire entro il 2/8/2021.

Si ricorda che per tutte le istanze di dilazione presentate fino al 2021 (dunque, anche per quelle “sospese” dall’8/03/2020 al 30/06/2021), valgono le seguenti regole:
  • la decadenza dai relativi piani di rateizzazione si determina in caso di omesso pagamento di 10 rate, anche non consecutive (in luogo delle 5 rate ordinariamente previste);
     
  • è elevata a € 100.000 (in luogo di € 60.000) la soglia per ottenere il rateizzo senza necessità di documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione;
     
  • in caso di decadenza da dilazione intervenuta ante 8/03/2020, il contribuente è riammesso a presentare nuova istanza entro il 31/12/2021 senza dover sanare le rate scadute (tra l’altro, tale facoltà è ammessa anche per la decadenza nel 2019 dalla c.d. “rottamazione” dei ruoli e del c.d. “saldo e stralcio”).

Rimane possibile richiedere la prima rateizzazione di quanto dovuto al 30/06/2021.

In tal caso non si ritiene necessario versare la prima rata entro il 2/08/2021.

Resta fermo che, in caso di comprovato peggioramento della temporanea illiquidità, in caso di proroga già concessa, si potrà richiedere la proroga della dilazione originaria.

Fino al 30/06/2021 rimane sospeso anche l’obbligo per le P.A. di verificare l’eventuale presenza di somme iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a €. 5.000, prima di procedere ad effettuare il pagamento di somme (a qualsiasi titolo) di importo superiore a €. 5.000.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 31 maggio 2021