Sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento – sostituto d’imposta -, sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta – sostituito.
La Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti della legittimazione alla richiesta di rimborso delle ritenute da lavoro dipendente.
Il caso rimborso ritenute dopo condono fiscale
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che ne aveva respinto l’appello nell’ambito di una controversia relativa ad impugnazione di silenzio rifiuto su richiesta di rimborso avanzata dal contribuente per ottenere la restituzione del 90% delle somme pagate a titolo di Irpef prima dell’1-1-2003 per gli anni 1990, 1991 e 1992 (come prevista per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990).
Il giudice di appello confermava la sentenza di primo grado, rilevando che la legge di stabilità 2015 aveva riconosciuto il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che fosse stata presentata, come avvenuto, la relativa istanza nel termine di due anni decorrenti dall’entrata in vigore della legge 28-2-2008, n. 31, di conversione del Dl. 31-12-2007, n. 248, e quindi entro due anni dal 1-3-2008.
L’Agenzia delle Entrate deduceva