Le regole relative al recupero ed utilizzo delle perdite fiscali sono un pochino complesse: proponiamo un’analisi dei casi principali:
– La compensazione delle perdite
– Proventi e redditi esenti e perdite di periodo
– Perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta
– Scomputo delle perdite in sede di accertamento
Disciplina della perdite fiscali IRES: premessa
La disciplina delle perdite fiscali per i soggetti IRES è contenuta nell’art. 84, comma 1 e 2 del TUIR e stabilisce, come criterio generale, che le perdite possono essere compensate non più in misura integrale, ma sino a concorrenza dell’80% del reddito imponibile dei successivi periodi d’imposta e, in seconda battuta, che le perdite fiscali possono essere riportate a nuovo nei successivi periodi di imposta senza limitazioni temporali.
Da ultimo, le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta possono essere compensate integralmente.
Questi gli argomenti qui trattati:
- La compensazione delle perdite
- Proventi e redditi esenti e perdite di periodo
- Perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta
- Scomputo delle perdite in sede di accertamento
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La compensazione delle perdite
La perdita fiscale conseguita in un determinato periodo d’imposta può compensare il reddito di periodi successivi nel limite dell’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza (art. 84, comma 1 del TUIR).
In altri termini, è possibile utilizzare la perdita a compensazione dell’80% del reddito imponibile dei periodi d’imposta in cui avviene la compensazione, senza alcuna limitazione temporale.
La limitazione quantitativa dell’80% prevista dall’art. 84 non fa venire meno la possibilità di utilizzo integrale delle perdite (circolare Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 53, § 1.2) poiché il limite dell’80% è fissato sul reddito imponibile dei periodi di imposta successivi che essa va a compensare.
Conseguentemente, la quota di perdita che non ha potuto trovare compensazione con il reddito del periodo successivo può essere utilizzata a riduzione degli imponibili dei periodi successivi, nel limite dell’80% di ciascuno di essi ma senza più vincoli di carattere temporale.
Per chiarire, con un esempio:
Perdita riportabile da precedenti periodi pari a 100.000
Reddito imponibile del periodo pari a 120.000
L’importo della perdita pregressa utilizzabile a compensazione del reddito conseguito nel periodo è pari a 96.000 (l’80% del reddito imponibile pari a 120.000)
Una volta determinata la quantità di perdita da utilizzare in compensazione (80% del reddito imponibile) non sarà possibile utilizzarne un importo inferiore: non viene lasciata alcuna discrezionalità sul quantum di perdite pregresse da compensare con i redditi prodotti nel periodo d’imposta e, quindi, il soggetto IRES è obbligato a portare in compensazione l’intero importo di perdite pregresse che trova capienza