La disciplina dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa prevede, di fatto, una concessione provvisoria al momento della registrazione dell’atto, unita all’assunzione di determinati impegni e condizioni, dichiarati davanti al notaio.
Vediamo come il legislatore, in questo particolare momento emergenziale, ha ritenuto di intervenire in questo specifico settore per agevolare i contribuenti.
Agevolazioni prima casa: la proroga da Covid-19
L’emergenza epidemiologica causata dal c.d. coronavirus – che ha determinato tutta una serie di provvedimenti volti a limitare le libertà personali, al fine di contenere il contagio tra la popolazione – ha indotto il Governo ad approntare una norma per venire incontro alle innegabili esigenze dei cittadini.
In particolare, l’art. 24, del D.L. n. 23/2020, conv. con modif. in L. n. 40/2020, ha disposto che i termini per conservare le agevolazioni prima casa[1] – in pratica per trasferire la residenza – sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Trattasi in particolare del termine di:
- 18 mesi, per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile per il quale si è fruito dell’agevolazione di cui alla Nota II bis, Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986;
- un anno per il riacquisto dell’abitazione principale, nel caso di cessioni della precedente abitazione avvenuta entro i cinque anni dal precedente acquisto, su cui si era fruito dell’agevolazione;
- un anno, a decorrere del nuovo acquisto con “agevolazione”, per la vendita del vecchio immobile ancora in possesso.
La norma poi sospende sempre fino al 31 dicembre 2020 anche il termine di un anno per il riacquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art.7, L. 448/1998.
Il c.d. Milleproroghe
In questo contesto si inserisce il cd. Milleproghe.
Infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, la L. 21/2021 di conversione, con modifiche del D.L. 183