La tutela risarcitoria contro le compagnie aeree

Una recente sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lecco ha riconosciuto il diritto di un passeggero ad essere risarcito dalla compagnia aerea che aveva cancellato senza alcun preavviso il volo internazionale di cui aveva acquistato il biglietto online. Analizziamo la tipologia di tutela cui possono accedere comuni passeggeri od anche professionisti che usufruiscono per la loro attività del trasporto aereo, in caso di controversie inerenti la cancellazione ovvero il ritardo del volo da parte di una compagnia, nel caso più frequente low cost ed estera.

I livelli di tutela risarcitoria del passeggero nel trasporto aereo

tutela risarcitoria compagnie aereeDifferenti livelli di tutela sono infatti previsti in base alla tipologia del soggetto danneggiato.

Ordinario consumatore, ovvero cittadino che ha usufruito del vettore aereo per fini assolutamente estranei alla propria attività professionale.

Oppure professionista che ha usufruito della prestazione di trasporto aereo per motivi attinenti alla sua attività.

Questa distinzione, al di la dell’apparenza, non è in realtà agevole, in quanto vi era giurisprudenza locale, piuttosto data in verità, che aveva riconosciuto il diritto del professionista di godere della più ampia tutela garantita al consumatore laddove il bene od il servizio acquistato non rientrasse nel suo specifico settore di attività.

Ad esempio, per il professionista avvocato ovvero commercialista nel caso di trasporto aereo, sarebbe stata sempre invocabile la tutela ai sensi del Codice del Consumo, dal momento che la prestazione richiesta al vettore aereo, di tutta evidenza, esula ed è esterna al perimetro della propria attività professionale.

Questa interpretazione più garantista della giurisprudenza di merito, è stata però sconfessata a più riprese dalla Cassazione, secondo cui:

In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della «tutela forte» di cui alla disciplina degli art. 1469-bis ss. c.c. (e, oggi, del codice del consumo approvato con il d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206), la qualifica di «consumatore» spetta solo alle persone fisiche, quindi non alle società, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale può essere considerata alla stregua del semplice «consumatore» soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività.

Infatti, deve essere considerato «professionista» tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del «professionista» non è pertanto necessario che il contratto sia posto in essere nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale” (Cassazione n. 13377/2007).

La questione però, non può dirsi definitivamente risolta, dal momento che una simile questione è approdata anche alla Corte di Giustizia UE che con la sentenza n. 110 del 3.09.2015 nella causa C-110/14, decidendo il caso di un avvocato che invocava la tutela del consumatore nei confronti di una banca con la quale aveva sottoscritto un contratto di mutuo per scopi estranei alla propria attività professionale, ha così stabilito:

L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un «consumatore», ai sensi di tale disposizione, qualora un simile contratto non sia legato all’attività professionale di detto avvocato.

La circostanza che il credito sorto dal medesimo contratto sia garantito da un’ipoteca concessa da tale persona in qualità di rappresentante del suo studio legale e gravante su beni destinati all’esercizio della sua attività professionale, quale un immobile appartenente a detto studio legale, non è in proposito rilevante”.

 

Competenza territoriale del giudice

Ritornando al caso che ci occupa, elemento di primaria importanza, in questa fattispecie, è la determinazione della competenza territoriale del giudice investito a decidere della controversia.

Non è un mistero che sovente le compagnie aeree estere, con il malcelato intento di scoraggiare l’utente danneggiato dal promuovere un’azione giudiziale, eccepiscano la competenza del foro del consumatore, indicando in alternativa la competenza territoriale del foro di partenza ovvero di arrivo dell’aereomobile, o anche, la competenza del giudice domestico della loro sede legale.

Solitamente le compagnie aeree fondano la loro tesi difensiva richiamando il Reg. CE n. 1215/2012 che individuerebbe dei determinati criteri di collegamento, omettendo però di riferire che questa normativa è derogata dalla Convenzione di Montreal del 1999.

Infatti i criteri di collegamento previsti dall’art. 33 della Convenzione di Montreal del 1997 prevalgono su quelli individuati dal Regolamento CE n. 1215/2012 (cd. Bruxelles I bis) in forza del principio di specialità previsto dall’art. 71 comma 2 del predetto regolamento.

Il regolamento CE n. 1215/2012 disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (materia, come si vede, di sterminata vastità).

La Convenzione di Montreal del 1999 ha invece per oggetto la specifica materia del trasporto aereo internazionale e dal 28/06/2004 ha sostituito in Italia la precedente “Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale” firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 e modificata dal protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955.

Chiariti questi aspetti, nel caso trattato dallo scrivente, sottoposto alla cognizione del Giudice di Pace di Lecco, un dato inconfutabile è stato invero determinante.

 

Tutela risarcitoria: il caso del biglietto acquistato online

Il passeggero non aveva acquistato il biglietto aereo in un’agenzia turistica o al terminal di un aeroporto, bensì online.

Da questo dato di fatto scaturiscono queste importanti conseguenze. 

In ordine alla giurisdizione del Giudice Italiano, deve essere applicato l’art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999 che, solamente ai fini della giurisdizione (e non della competenza interna) stabilisce che l’azione per il risarcimento del danno patito dal passeggero è promossa “nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione”.

Dunque, ai soli fini della giurisdizione, è pacifico che l’odierna controversia può essere radicata avanti un giudice italiano, visto e considerato che il volo in questione sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto di Bergamo.

Per quanto attiene invece la competenza interna, rimane soggetta al regime interno dello Stato in cui l’attore decide di istaurare il giudizio, atteso che il secondo comma dell’art. 33 della Convenzione di Montreal stabilisce che le regole di procedura, tra cui vi sono quelle determinanti la competenza territoriale, sono quelle del tribunale adito.

Chiaro è sul punto l’insegnamento delle Sezioni Unite:

In materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale, l’art. 28 della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 19 marzo 1932 n. 8541), come integrata dal protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con l. 3 dicembre 1982 n. 1832), nella parte in cui individua i fori alternativi del luogo in cui il vettore ha il domicilio o la sede principale dell’impresa o uno stabilimento, ovvero quello del luogo di destinazione, attiene esclusivamente alla giurisdizione e non anche alla competenza interna, richiamando i fori alternativi solo come criteri di collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza, che rimane soggetta al regime interno dello Stato in cui l’attore decide di intraprendere il giudizio, atteso che il comma 2 del suddetto art. stabilisce che le regole di procedura – tra le quali vi sono quelle determinanti anche la competenza territoriale – sono quelle del tribunale adito”. (SU n. 22035/2014).

E quindi, dal momento che il passeggero in qualità di consumatore aveva concluso il contratto di trasporto aereo on line, questa tipologia di negozio rientra pacificamente tra i contratti a distanza per le cui controversie è prevista, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)la competenza territoriale inderogabile” del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati in Italia.

Appariva quindi chiara la competenza territoriale del Tribunale di Lecco, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale venutosi a consolidare:

“Nel caso di specie, si applica dunque – come chiarito anche nella causa n. 2816/14 – “la disciplina del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) che, in materia di contratti a distanza, stabilisce come sede del foro competente quella di residenza o domicilio eletto del consumatore.

In particolare, se il contratto è concluso on-line da un consumatore (come risulta emerso nella fattispecie per cui è causa, n.d.r.), la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene “concluso il contratto nel luogo in cui il passeggero riceve conferma dell’acquisto del biglietto, ossia il luogo di residenza del consumatore” (così, Cass. Civ. 13642/2006; Cass. Civ. 11282/2001)”. (ex plurimis, sentenza GDP di Trapani del 18/06/2018).

Senza contare, oltre le sentenze citate nella parte motiva della suddetta sentenza, le numerose seguenti pronunce di merito, pienamente conformi all’orientamento tracciato dalle Sezioni Unite del 2015:

  • G.d.P. Milano sez. VIII, 10 aprile 2017
  • G.d.P. Milano sez. II, 16 febbraio 2016
  • G.d.P. Bologna sez. IV, 16 luglio 2016
  • Trib. Reggio Emilia, sez. I, 18 marzo 2014
  • Trib. Roma sez. VII, 25 settembre 2013
  • G.d.P. Monza 28 marzo 2012
  • G.d.P. Milano sez. II, 12 maggio 2009

La situazione così consolidatasi sembrava tuttavia essere messa in discussione dalla recente sentenza della Corte di Giustizia UE del 7/11/2019 nella causa C-213/2018 in cui era stato deciso il caso di un passeggero che aveva subito la cancellazione del volo ed intendeva ottenere la compensazione prevista dal regolamento UE 261/04, in cui, in luogo del foro del consumatore, era stato invece valorizzato il foro della convenuta compagnia aerea.

Questa è stata in effetti l’ultima eccezione sollevata nell’ultima udienza nella causa decisa dal Giudice di Pace di Lecco che l’ha ritenuta però infondata, nella sentenza emessa ed oggetto del presente contributo.

Il GDP di Lecco, correttamente, ha infatti individuato che l’oggetto della controversia non era il pagamento della “compensazione pecuniaria prevista in caso di ritardo ovvero cancellazione del volo, dal regolamento UE n. 261/04, ma il diverso caso del risarcimento dei danni subiti in seguito alla cancellazione del volo, e che pertanto, nella succitata sentenza della Corte di Giustizia UE del 7/11/2019 era stato stabilito che l’art. 33 par. 1 della Convenzione di Montreal sulla responsabilità del vettore aereo “deve essere interpretato nel senso che esso disciplina, ai fini delle azioni di risarcimento del danno, non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale fra giudici appartenenti a differenti Stati che siano parti della convenzione suddetta, ma anche la ripartizione della competenza territoriale interna fra le autorità giurisdizionali di ciascuno degli Stati”.

E quindi, facendo riferimento alla successiva ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 3561/2020 che ha ribadito come “il luogo dove il vettore ha un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto deve identificarsi col luogo di residenza del passeggero, quando il biglietto sia stato acquistato mediante la rete internet, essendo il luogo nel quale il passeggero è venuto a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine e del pagamento del corrispettivo” il Giudice di Pace di Lecco ha stabilito la propria competenza territoriale, essendo l’attore – consumatore residente in Provincia di Lecco.

Risolta la spinosa questione della competenza giurisdizionale e territoriale, che in effetti rappresentava lo scoglio di questa controversia, il GDP di Lecco ha riconosciuto il diritto del passeggero danneggiato ad essere risarcito del danno subito in seguito alla cancellazione del volo, computando nel danno patrimoniale, oltre alle spese vive sostenute per l’acquisto di un nuovo biglietto aereo, anche le spese di pernottamento all’estero ed infine anche il mancato guadagno per aver perso giornate lavorative nell’azienda in cui era occupato.

Non è stato riconosciuto dal GDP locale solamente il danno da “vacanza rovinata”, ma questo peculiare aspetto, sicuramente, merita una ben più ampia trattazione in separata sede.

 

A cura di Roberto Molteni

Sabato 13 marzo 2021