E’ tempo di bilanci: ricordiamo che la nota integrativa del bilancio d’esercizio o del bilancio consolidato del 2020 deve contenere l’indicazione delle erogazioni pubbliche ricevute nel corso del 2020.
L’adempimento si presenta particolarmente laborioso a causa delle innumerevoli erogazioni che, a causa della pandemia da Covid-19, possono essere state concesse nel corso del 2020.
Si ritiene che questa sintesi della disciplina applicabile possa agevolare il lavoro del redattore del bilancio.
Informativa sulle agevolazioni erogate in Nota Integrativa
Anche per il bilancio in chiusura al 31/12/2020 sono tanti i dubbi sui dati da inserire in Nota integrativa per quanto riguarda l’informativa obbligatoria sulle agevolazioni erogate nel corso dell’anno precedente.
L’adempimento rischia di essere estremamente complesso dopo il profluvio di agevolazioni previste nel 2020 per contrastare l’emergenza Covid-19.
Argomenti trattati:
- Soggetti obbligati ed esclusi
- Le modalità di informativa
- L’oggetto dell’informativa sulle agevolazioni erogate
- Le agevolazioni escluse dall’informativa
- Il criterio di esposizione degli aiuti
- Cosa indicare
- Il termine per l’adempimento
- Le sanzioni applicabili
Soggetti obbligati ed esclusi
Ricordiamo che il comma 125 della legge n. 124/2017 impone l’obbligo di rendere informativa circa le agevolazioni ricevute nel corso dell’anno precedente; i soggetti obbligati a tale adempimento sono i seguenti:
- le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge n. 349/1986;
- le associazioni fra consumatori, utenti e simili di cui all’art. 137 del D.Lgs n.206/2005;
- associazioni, onlus e fondazioni;
- cooperative sociali che volgono attività a favore di stranieri di cui al D.Lgs n. 286/1998).
Inoltre, il successivo comma 125-bis estende l’obbligo anche ad altri soggetti.
In particolare, a differenza della prima formulazione del comma 125 che faceva generico riferimento alle “imprese”, il testo del nuovo comma 125-bis contiene un puntuale riferimento ai “soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile”.
Al riguardo, va rilevato che, mentre la norma richiamata dal comma 125 riguarda gli imprenditori soggetti a registrazione (alias iscrizione al registro imprese), l’obbligo dell’informativa riguarda invece i soggetti che esercitano le attività ivi indicate e precisamente un’attività:
- industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- intermediaria nella circolazione dei beni;
- di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.
Conseguentemente, sono soggetti all’obbligo non solo gli imprenditori ex art. 2195 ma tutti gli altri soggetti che esercitano tali attività ancorché non soggetti all’iscrizione al registro imprese.
Si tratta, in particolare, dei c.d. “piccoli imprenditori” di cui all’art. 2083 del codice civile quali gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
L’esplicito riferimento alle attività dell’art. 2195 c.c. consente di escludere dagli obblighi di informativa i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, non in forma di impresa, nonostante gli stessi possano, nello svolgimento della loro attività, comunque aver fruito di agevolazioni e simili.
Deve ritenersi escluso dall’obbligo in esame anche l’imprenditore agricolo (individuale).
Infatti, la regolamentazione giuridica di tale attività è contenuta nell’art. 2135 del codice civile e non nel citato art. 2195.
Peraltro, una conferma dell’esclusione dell’imprenditore agricolo (persona fisica) è contenuta nella FAQ 1 dell’INAIL in materia di “Avviso pubblico ISI 2019”, dove si dice, appunto, che:
“La citata normativa non si ritiene applicabile all’imprenditore agricolo che esercita l’attività ai sensi dell’articolo 2135 del c