Accertamenti 2021: i procedimenti contraddittori

di Carlo Nocera

Pubblicato il 23 marzo 2021

Continuiamo l'analisi delle fasi del contezioso tributario: una delle opzioni per il contribuente è di avviare un contraddittorio col Fisco per tentare una definizione mediata rispetto alla pretesa formulata. Quali sono gli sbocchi del contraddittorio?
Nella prassi corrente a seguito della produzione dell’istanza gli uffici procedono alla convocazione del contribuente: tuttavia, nel caso in cui ciò non si verificasse la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il proprio discutibile orientamento affermando che l’eventuale inerzia dell’ufficio non comporta la nullità dell’atto impositivo.

Il contraddittorio post avviso di accertamento

accertamento contraddittorioLa forma più conosciuta di contraddittorio è quella che proceduralmente viene avviata dal contribuente, successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento ed entro il termine di scadenza per la presentazione del relativo ricorso, mediante la proposizione di un’apposita istanza all’ufficio che ha emesso l’atto impositivo.

Tale facoltà, prevista dall’articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n. 218/1977, è subordinata alla circostanza che l’avviso di accertamento ricevuto non sia stato preceduto, evidentemente nella fase “endoprocedimentale”, da un “invito a comparire”.

L’intento della norma è chiaro: evitare che possano verificarsi duplicazioni di contraddittori, ex ante ed ex post la notifica dell’avviso, una volta che il primo dei due si sia concluso negativamente.

Nella prassi corrente a seguito della produzione dell’istanza gli uffici procedono alla convocazione del contribuente: tuttavia, nel caso in cui ciò non si verificasse la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il proprio discutibile orientamento affermando che l’eventuale inerzia dell’ufficio non comporta la nullità dell’atto impositivo.

Non solo, in casi del genere è necessario che il professionista si attivi procedendo all’impugnazione dell’atto nei termini “ordinari”, ossia al netto della sospensione dei termini di 90 giorni prevista dalla procedura, atteso che tanto una “remissione in termini” quanto la percorribilità dell’impugnazione della successiva cartella di pagamento per definitività dell’atto si presentano decisamente problematiche (per non dire “precluse”).

 

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