Le triangolazioni costituiscono un particolare tipo di cessione a catena coinvolgente tre soggetti distinti, a volte localizzati in tre diversi Paesi.
In generale, nell’ambito di una triangolazione il soggetto B (promotore) acquista da A (primo cedente) una fornitura di beni, incaricando quest’ultimo di spedirli direttamente al proprio cliente C (soggetto estero, secondo cessionario). B è anche individuato come “primo cessionario” o “secondo cedente”.
Quanto al trattamento tributario, ai fini soprattutto dell’IVA, sono concesse delle semplificazioni grazie alle quali quella che è formalmente una duplice cessione viene considerata come fosse un’unica operazione, seguendo il criterio dello spostamento fisico del bene ceduto (da A a C). Elemento determinante in questo passaggio è che fin dal principio l’operazione sia stata concepita come cessione da parte di A al destinatario finale (C), anche se tramite l’intervento del promotore (B).
Triangolazione comunitaria: aspetti generali
Nell’ambito delle triangolazioni, il trasporto dei beni deve avvenire a cura del primo cedente (se il trasporto viene eseguito direttamente da quest’ultimo o da un terzo in nome proprio, ma per conto del primo cedente), ovvero a nome del primo cedente (se il trasporto viene eseguito da un terzo in rappresentanza, ossia in nome e per conto, del primo cedente).
Le triangolazioni possono essere:
- intracomunitarie, se gli operatori coinvolti sono identificati ai fini IVA in tre Stati membri diversi (di cui uno è l’Italia);
- intracomunitarie improprie, se sono coinvolti due operatori identificati ai fini IVA in due Stati membri diversi (di cui uno è l’Italia) e il terzo operatore è un soggetto extra-UE;
- “interne”, se i primi due operatori sono identificati ai fini IVA in Italia e il terzo è soggetto passivo IVA in un altro Stato membro (triangolazioni comunitarie interne) o situato in un Paese extra-UE (triangolazioni interne all’esportazione).
Triangolazioni intra UE
Le operazioni triangolari intracomunitarie sono caratterizzate dalla presenza di tre operatori, identificati ai fini IVA in tre Stati membri diversi.
L’operatore nello Stato membro 2 (SM2 – promotore) acquista il bene dal fornitore SM1 e lo rivende all’acquirente finale SM3, incaricando il fornitore SM1 del trasporto.
Questi passaggi sono in parte solamente virtuali, perché il bene subisce solamente una movimentazione: dallo Stato membro di SM1 allo Stato membro di SM3.
L’operazione triangolare rappresenta una semplificazione del triplice passaggio, che in sostanza, quanto agli effetti e agli adempimenti, viene “accorpato” e semplificato.
In assenza di tale semplificazione, avrebbero luogo:
- una cessione domestica da SM1 a SM2, nello Stato membro di SM1;
- una cessione intracomunitaria da SM2 a SM3,
con la necessità da parte di SM2 (acquirente – cedente) di identificarsi ai fini IVA sia nello Stato 1 (di partenza) che nello Stato 3 (di destinazione).
Semplificazioni
Nell’ambito della triangolazione si riducono gli adempimenti che sarebbero ordinariamente previsti.
Infatti, al promotore SM2 non è richiesto di identificarsi ai fini IVA nello Stato membro del primo fornitore SM1, né nello Stato membro del secondo cessionario SM3.
Sia la cessione SM1 a SM2 che quella da quest’ultimo a SM3 sono non imponibili, e l’imposta si applica una sola volta, dal secondo cessionario SM3, designato all’assolvimento del tributo dal promotore (primo cessionario) SM2 [artt. 38 co. 7, 40 co. 2 e 44 co. 2 lett. a) D.L. n. 331/1993].
Adempimenti richiesti
Se uno degli operatori, nell’ambito dell’operazione triangolare, è stabilito in Italia:
- nel caso sia fornitore/primo cedente, realizza una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41 co. 1 D.L. n. 331/1993 nei confronti del primo cessionario; annota la cessione nel registro delle fatture emesse e compila il modello INTRASTAT delle cessioni, indicando che si tratta di operazione triangolare comunitaria;
- nel caso assuma la veste di promotore della triangolazione, realizza: 1) un acquisto intracomunitario dal proprio fornitore/primo cedente (sen