Omessa comunicazione dell’udienza di trattazione e violazione del diritto di difesa e del principio di contraddittorio

Omessa comunicazione dell’udienza di trattazione e violazione del diritto di difesa e del principio di contraddittorio: alcune valutazioni della Cassazione per essere stato celebrato il giudizio d’appello in incolpevole assenza del contribuente e dei suoi difensori.

Omessa comunicazione udienza di trattazione: un caso di impugnazione di avvisi di accertamento IVA, IRAP, IRES e IRPEF

omessa comunicazione udienza trattazioneControversia relativa ad impugnazione di diversi avvisi di accertamento ai fini IVA, IRAP, IRES ed IRPEF emessi sia nei confronti della società Srl sia dei soci, per gli anni d’imposta dal 2008 al 2011.

Con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sfavorevole sentenza di 1^ grado ritenendo legittima la pretesa impositiva anche nei confronti dei soci.

Avverso tale statuizione i soci hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per essere stato celebrato il giudizio d’appello in loro incolpevole assenza, per omessa comunicazione dell’udienza di trattazione.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…

Accertamenti 2021: i procedimenti contraddittori

 

Il parere della Cassazione

Secondo i Giudici di Cassazione il motivo è fondato e va accolto in quanto dall’esame degli atti processuali, cui la Corte ha accesso diretto in quanto quello dedotto è indubitabilmente un error in procedendo (cfr., tra le più recenti, Cassazione n. 19410 del 2015, n. 8069 del 2016 e Cassazione n. 26799 del 2017 di questa Sottosezione), non risulta alcuna comunicazione dell’udienza di trattazione inviata ai predetti soci, in quel giudizio regolarmente costituiti.

In diritto va ricordato che,  secondo un condivisibile principio giurisprudenziale:

«Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art.31 del dlgs 546/1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno 30 giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata» (Cassazione n. 18279 del 2018; conf. Cassazione n. 28968/18; n. 28843/17; n. 1786/16; v. anche n. 21059/07 e Sez. U., n. 13654/11).

Va altresì ricordato il principio secondo cui:

«Nel processo tributario, la trattazione dell’appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla CTR, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l’allungamento dei tempi del giudizio» (Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27496 del 30/12/2014).

Orbene, sulla scorta dei suesposti principi, il motivo di ricorso in esame va accolto avendo la CTR errato nell’omettere di rilevare l’omissione che inficiava il processo.

In estrema sintesi, deve disporsi la cassazione della sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e con rinvio della causa alla competente CTR che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

La Cassazione accoglie il ricorso del contribuente ricorrente, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR del Veneto, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

Potrebbe interessarti anche: Notifica a mezzo Pec, valida da indirizzo registrato

 

A cura di Antonino Pernice

Sabato 20 febbraio 2021

Mini Master Online: Il restart degli accertamenti e dei controlli fiscali: la difesa del contribuente

Percorso di aggiornamento sulla difesa del contribuente in occasione del riavvio delle attività di accertamento e controllo fiscale.

Marzo – Aprile 2021

in collaborazione con
Studio Legale Avv. Carlo Nocera

in fase di accreditamento per Commercialisti

 

Programma del corso

Modulo 1 – Le fasi dell’attività di controllo e la predisposizione della difesa

Mercoledì 17 marzo 2020, orario in fase di definizione

Modulo 2 – Il processo tributario

Mercoledì 24 marzo 2020, orario in fase di definizione

Modulo 3 – La riscossione delle imposte

Mercoledì 31 marzo 2020, orario in fase di definizione

Modulo 4 – I reati tributari

Mercoledì 7 aprile 2020, orario in fase di definizione

SCOPRI DI PIU’ >