Esaminiamo il caso di donazione ad un soggetto persona fisica di un’zienda in contabilità semplificata. Si cerca di stabilire se sia possibile, per il donatario, dedurre il valore delle rimanenze finali incluse nella donazione. Inoltre, analizziamo se è possibile il riporto delle perdite…
L’azienda, universalità di beni materiali e immateriali unitariamente impiegati per una finalità relativa all’esercizio dell’impresa (ossia alla produzione e allo scambio di beni e servizi), può essere ceduta a titolo oneroso oppure trasferita a titolo gratuito, sia mortis causa che per atto tra vivi (donazione).
Alla donazione dell’azienda si associano particolari effetti tributari.
In particolare, con riferimento a un caso specifico, l’Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello 02.11.2020, n. 516) ha precisato che, nell’ambito di una donazione d’azienda da parte di una persona fisica, il donatario (impresa individuale in contabilità semplificata), che assume i beni dell’azienda in continuità di valori fiscali, può dedurre il valore delle rimanenze finali risultanti in capo al donante, trasferite mediante l’atto di donazione.
In tale fattispecie assumeva particolare rilevanza il regime delle perdite derivanti dalla deduzione dell’importo riferibile alle suddette rimanenze finali dell’azienda in contabilità semplificata, che l’istante (imprenditore individuale donatario) riteneva riportabili in avanti (o cui comunque intendeva attribuire rilevanza ai fini della determinazione del proprio reddito di impresa.
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Concetto di Azienda
Come è noto, l’azienda (ex art. 2555 codice civile), è il “complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
Essa non può quindi prescindere da un elemento organizzativo e dalla finalizzazione all’esercizio dell’impresa.
L’azienda individuale rappresenta una “species” del “genus” azienda, dato che ad essa si associano previsioni normative particolari anche in campo tributario (plusvalenze qualificate come redditi diversi in caso di cessione, rinuncia allo status di imprenditore in caso di affitto, etc.).
Concetto di Donazione
La donazione (art. 769 c.c.) è il contratto tramite il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
Per quanto previsto dall’art. 782 codice civile, la donazione deve essere stipulata per atto pubblico (art. 782 codice civile), alla presenza di due testimoni, a pena di nullità.
Essa:
- si perfeziona con l’accettazione da parte del donatario, espressa nell’atto pubblico o in un successivo atto che rivesta la stessa forma del primo; in tale evenienza, il perfezionamento del contratto avverrà al momento della notifica dell’accettazione; fino ad allora, la donazione potrà essere revocata dal donante;
- può essere “modale”, qualora all’interno del contratto siano contenute delle clausole che condizionano la donazione a prestazioni da parte del beneficiario, come ad esempio l’obbligo di prestare assistenza al donante a fronte della dazione di un bene.
Se la donazione ha ad oggetto un’azienda, può essere finalizzata al passaggio generazionale (dal titolare ai figli o discendenti); anche se gratuita, l’operazione produce effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette (registro / ipocatastali).