Contributo a fondo perduto per società costituite nel 2020

Può una società costituita nel mese di Aprile 2020 accedere al contributo a fondo perduto previsto per emergenza CoronaVirus? La tardiva risposta del Fisco.

Contributo a fondo perduto per società neocostituite: i chiarimenti del Fisco

fondo perduto società costituita 2020Con la risposta n. 589 all’interpello posto ad Agenzia delle Entrate, la stessa fornisce chiarimenti in relazione Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio), sulla questione dell’accesso al contributo a fondo perduto COVID-19.

Nel caso di specie, la società istante dichiara di essere stata costituita successivamente al 30 aprile 2020 a seguito di trasformazione progressiva omogenea dell’impresa familiare, nella società istante conferitaria e rappresenta che la predetta operazione di riorganizzazione aziendale prevede continuità dei rapporti giuridici e che la continuità aziendale è un concetto giuridicamente assoluto ai sensi dell’articolo 2498 del codice civile.

L’istante chiede un chiarimento in relazione a quanto disposto con Circolare dell’Agenzia n. 15/E del 13 giugno 2020, al paragrafo 2.1, in particolare per quanto riguarda la fruizione del contributo a fondo perduto nel caso di un’operazione di riorganizzazione, avvenuta successivamente alla data del 30 aprile 2020.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione risponde all’interpello con l’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nell’ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all’impresa e all’economia», con il quale è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.

Il predetto articolo prevede che:

è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 198, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi” (di seguito, contributo a fondo perduto COVID-19).

Il menzionato articolo 25 individua ai commi 2 e 3 le condizioni che devono sussistere ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto COVID-19:

  1. nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro;
      
  2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020, n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito al menzionato contributo a fondo perduto ‘COVID-19.

In particolare, con la citata circolare n. 15/E del 2020 è stato precisato che:

“in considerazione della circostanza che la formulazione del contributo prevede che il requisito relativo alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi si determini in relazione al mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019), si ritiene che possano rientrare nell’ambito di applicazione del beneficio in esame i soggetti costituiti fino al 30 aprile 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti)”.

Inoltre, con la circolare n. 22/E del 2020 è stato altresì chiarito che:

«Nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita».

Nel caso di specie, come descritto, la società istante ha iniziato la propria attività dopo il 30 aprile 2020, proseguendo, nella sostanza, la precedente attività svolta in qualità di conferitaria.

Pertanto come, chiarito con la circolare n. 22/E del 2020, ai fini del contributo qui in esame, non si è in presenza di un soggetto neocostituito successivamente al 30 aprile 2020.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l’istante possa presentare un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto – che verrà istruita con le modalità tecniche descritte con la risoluzione dell’11 ottobre 2020, n. 65/E – per fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 successivamente alla scadenza del termine originario di presentazione delle istanze di accesso, dimostrando in tale sede il tentativo di richiesta dello stesso nei termini originari.

 

A cura di Andrea Ziletti

Sabato 9 Gennaio 2021